Sentenza n. 12285/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensiva del provvedimento di accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento in qualità di VFI nella Marina Militare (Bando di arruolamento 2024 di 1.750 volontari in ferma prefissata iniziale nella M.M.) reso dall’indicata Commissione per gli accertamenti sanitari psicofisici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento dell'idoneità psico-fisica per l'arruolamento come volontario in ferma prefissata iniziale nella Marina Militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Commissione per gli accertamenti sanitari psicofisici relativo alla verifica dell'idoneità psico-fisica prevista dal bando di arruolamento 2024 per 1.750 VFI della Marina Militare. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché la causa è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dal ricorrente il 19 maggio 2026, con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne ha conseguentemente dichiarato l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro l'accertamento sanitario. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione del carattere meramente processuale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese quando la pronuncia è meramente processuale e ricorrono giusti motivi.
Come è indicizzato
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