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Sentenza

Sentenza n. 619/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 8.4.2024, n. 428, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600218

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 8 aprile 2024, n. 428, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza ottemperanda aveva condannato il Ministero all’emissione della carta e all’erogazione complessiva di 2.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la parte ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento né ha fornito la prova dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 2.500 euro, oltre ai relativi accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. La scelta dell’astreinte è stata ritenuta giustificata dalla necessità di un’attività ulteriore rispetto al semplice pagamento, consistente nell’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione che sostiene, o intende far valere, l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo deve fornire la relativa prova; in assenza di contestazioni e di prova dell’adempimento, l’actio iudicati è fondata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice può ordinare all’Amministrazione tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, anche quando l’obbligo comprende sia il pagamento di somme sia l’adozione di un’attività amministrativa ulteriore.
  • L’Amministrazione convenuta in ottemperanza, qualora intenda opporre l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo, deve fornire la prova dell’esecuzione; la mera costituzione in giudizio, priva di contestazioni e documentazione, non dimostra l’adempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’esecuzione del giudicato richieda, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un documento o beneficio elettronico intestato al creditore.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l’esecuzione sostitutiva decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del creditore.
  • La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e cessare con l’effettivo adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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