Sentenza n. 3608/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensiva del giudizio di “non idoneità” alle prove psico-fisiche nel concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.673 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove psico-fisiche del concorso per l'ammissione di allievi finanzieri della Guardia di Finanza
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il giudizio di non idoneità alle prove psico-fisiche del concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 1.673 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2023, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Con nota notificata alle parti l'8 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti nel rispetto dell'art. 84 c.p.a., rilevando l'assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio e disponendo conseguentemente l'estinzione del processo. Le spese di lite sono state compensate, considerata la natura processuale della pronuncia e l'assenza di opposizione delle altre parti. Non vi è stata una decisione nel merito sulla legittimità del giudizio di non idoneità.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia notificata alle altre parti e non seguita da opposizione determina l'estinzione del processo.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando è effettuata secondo le forme previste dall'art. 84 c.p.a., è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non è seguita da opposizione di parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse comporta una definizione in rito e non consente al giudice di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato.
- In assenza di opposizione e tenuto conto della natura processuale della pronuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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