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Ordinanza

Ordinanza n. 6097/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale N. 01658/2021 con la quale è stato annullato il provvedimento con cui l’intimato Ministero ha rigettato l’istanza con cui parte ricorrente aveva chiesto il riconoscimento in Italia dei titoli abilitativi conseguiti in Romania.

Giustizia amministrativa202206445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza nell'ambito del giudizio di esecuzione della sentenza che aveva annullato il diniego di riconoscimento in Italia di titoli abilitativi conseguiti in Romania, con richiesta di revoca del commissario ad acta e declaratoria di cessazione della materia del contendere

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 1658/2021, che aveva annullato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia di titoli abilitativi conseguiti in Romania. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto la revoca del commissario ad acta e ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese per soccombenza virtuale, distrazione in favore dei difensori antistatari e restituzione del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che, essendo state disposte misure compensative, fosse sopravvenuta la carenza di interesse rispetto all'istanza da ultimo presentata dal ricorrente. Non ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, ha stabilito che non fossero da liquidare, trattandosi di un incidente di esecuzione, e le ha comunque compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza. Il dispositivo dispone nulla sulle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione, quando nel corso del procedimento siano state adottate misure compensative idonee a soddisfare la situazione controversa, viene meno l'interesse attuale alla decisione e il giudice può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non equivale necessariamente alla cessazione della materia del contendere: il giudice può preferire la prima qualificazione quando permane una ragione processuale di non decisione, senza accertare la piena soddisfazione della pretesa nel merito.
  • In un incidente di esecuzione, la liquidazione delle spese può essere esclusa e, comunque, le spese possono essere compensate in presenza di reciproca parziale soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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