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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30704/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sull'aggravante di ingente quantità non rientrasse nei limitati casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La vicenda riguarda un imputato cui, con sentenza di applicazione della pena concordata pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Vercelli il 17 ottobre 2024, è stata applicata la pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato contestato in concorso ex art. 110 c.p. e in materia di stupefacenti, con riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, censurava proprio il giudizio relativo a tale aggravante. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era stata proposta fuori dai casi consentiti per la sentenza di patteggiamento: il ricorso non deduceva, né comunque rendeva ravvisabili, motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato, insieme alla fattispecie base del delitto contestato.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Indicato come norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato per l'aggravante di ingente quantità contestata e oggetto della doglianza difensiva.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    La Corte ribadisce che la sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto per questi motivi tassativi; censure diverse sono inammissibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base processuale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
  • Nel patteggiamento non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per contestare valutazioni di merito come il riconoscimento di un'aggravante, se la censura non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti per legge, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità, con le conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

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