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Sentenza

Sentenza n. 2000/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro la revoca dei titoli edilizi e i successivi motivi aggiunti contro l'ingiunzione di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva acquistato da una società colpita da interdittiva antimafia un fabbricato produttivo in corso di costruzione, subentrando in alcuni titoli edilizi e ottenendone altri direttamente. Il Comune aveva successivamente revocato i titoli edilizi, richiamando sia l'interdittiva antimafia emessa nei confronti della società cedente, sia l'asserita non conformità urbanistica dell'intervento, riguardante la dimensione del comparto, l'assenza di un asse viario interno al centro abitato e la mancata previsione degli standard urbanistici. L'appellante ha dedotto che la revoca non costituiva una conseguenza automatica dell'interdittiva riguardante la società cedente; che non era stata dimostrata alcuna finalità elusiva, anche considerando che l'acquisto era anteriore all'interdittiva, che la partecipazione nella società era minoritaria e che il trasferimento era effettivo; che gli effetti dell'interdittiva non potevano estendersi a una persona fisica estranea all'attività d'impresa; che il provvedimento era privo dei presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990, era tardivo e non adeguatamente motivato; che, ove qualificato come revoca ex art. 21-quinquies l. 241/1990, avrebbe dovuto prevedere l'indennizzo; che erano state omesse le garanzie partecipative; che l'ingiunzione di demolizione avrebbe dovuto motivare sull'alternativa della fiscalizzazione dell'abuso e considerare l'affidamento del privato; infine, che non sussistevano le contestate violazioni urbanistiche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado, pur correggendo la motivazione. Ha ritenuto che l'illegittimità dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della società cedente, accertata da una distinta sentenza del Consiglio di Stato, facesse venir meno il fondamento dell'automatica estensione dei relativi effetti nei confronti dell'appellante. Tuttavia, la revoca dei titoli edilizi restava sorretta da una ragione autonoma, costituita dalla loro illegittimità urbanistico-edilizia. Richiamando la pronuncia resa nel giudizio promosso dalla società cedente, il Collegio ha accertato che l'intervento insisteva su un lotto frazionato senza titolo all'interno di un comparto superiore a 5.000 mq, sicché il permesso di costruire avrebbe dovuto essere preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo; che la strada vicinale non integrava l'asse viario richiesto dalla normativa tecnica di attuazione, essendo una strada privata fuori dal centro abitato ad uso pubblico; e che non erano stati previsti gli standard urbanistici, consistenti nella destinazione di almeno 80 mq di spazi pubblici ogni 100 mq di superficie lorda per i nuovi insediamenti commerciali, direzionali e turistici. Tali profili costituivano ragioni autonome e sufficienti per confermare il rigetto del ricorso, rendendo irrilevante l'esito delle censure relative all'interdittiva e alla qualificazione formale del ritiro dei titoli. È stata confermata anche la conseguente ingiunzione di demolizione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 67, comma 1, e 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011

    Richiamati dal giudice di primo grado quale base legale dell'estensione degli effetti dell'interdittiva antimafia e della conseguente incapacità giuridica parziale nei rapporti con la pubblica amministrazione; il Consiglio di Stato non ha fondato su tali disposizioni la decisione finale, poiché ha ritenuto decisiva l'autonoma illegittimità urbanistico-edilizia dei titoli.

  • art. 85, comma 2-quater, d.lgs. 159/2011

    Invocato dall'appellante per sostenere l'inapplicabilità degli effetti dell'interdittiva a una persona fisica titolare di una partecipazione societaria inferiore alla soglia indicata; questione rimasta non decisiva ai fini del rigetto dell'appello.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Invocato per contestare la qualificazione e i presupposti del ritiro dei titoli edilizi come annullamento d'ufficio; la decisione finale non risolve autonomamente tale questione, essendo sufficiente l'accertata illegittimità urbanistica dei titoli.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dall'appellante in via alternativa per sostenere la necessità di un indennizzo qualora il provvedimento fosse qualificato come revoca; la questione non è stata posta a fondamento della decisione finale.

  • art. 3, comma 1, n. 52), codice della strada

    La strada vicinale è stata qualificata come strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico e, per tale ragione, non idonea a integrare l'asse viario interno al centro abitato richiesto dalla disciplina urbanistica.

  • art. 22 delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale

    Per i nuovi insediamenti di carattere commerciale, direzionale e turistico è richiesta una quantità minima di 80 mq di spazi pubblici ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento, escluse le sedi viarie, con almeno la metà destinata a parcheggi.

    La prescrizione imponeva sia la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo per l'intervento inserito in un comparto superiore a 5.000 mq, sia la realizzazione degli standard urbanistici; la loro omissione rendeva illegittimi i titoli edilizi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di ritiro di titoli edilizi è sorretto da più ragioni autonome, l'accertata insussistenza o illegittimità di una di esse non comporta l'accoglimento del ricorso se le altre ragioni risultano autonomamente idonee a sostenere la decisione.
  • La realizzazione di un lotto di superficie inferiore alla soglia prevista dalla disciplina urbanistica non esclude la necessità dello strumento urbanistico attuativo quando il lotto deriva dal frazionamento di un più ampio comparto urbanistico che, nel suo complesso, supera tale soglia.
  • Una strada vicinale privata situata fuori dal centro abitato, anche se ad uso pubblico e recentemente pavimentata, non integra necessariamente l'asse viario interno al centro abitato richiesto dalle norme tecniche di attuazione per l'edificazione diretta.
  • La mancata previsione degli standard urbanistici prescritti dalla normativa tecnica di attuazione costituisce ragione autonoma di illegittimità dei titoli edilizi rilasciati per nuovi insediamenti commerciali, direzionali o turistici.
  • La correzione della motivazione da parte del giudice d'appello è possibile quando il dispositivo di rigetto della sentenza di primo grado resta conforme al diritto e la domanda deve comunque essere respinta per una ragione autonoma, già compresa nell'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniStandard urbanistici e dotazioni territorialiInterdittiva e informazione antimafia
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

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