Cassazione Penale, Ordinanza n. 24380/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il soggetto interessato ha impugnato personalmente, con ricorso per cassazione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 5 febbraio 2025. La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che impone, a pena di inammissibilità, che il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato proposto personalmente e non risultava sottoscritto nelle forme richieste, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile de plano. Conseguentemente ha applicato la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che mancassero profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, perché successivo all'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017 e quindi soggetto all'obbligo di sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistente colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale è inammissibile se proposto dopo l'entrata in vigore della disciplina richiamata.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il vizio del ricorso è immediatamente rilevabile.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
l. n. 103 del 2017
data di entrata in vigore del 3 agosto 2017
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di cause che escludano profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione manifestamente rilevabile può essere dichiarata de plano.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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