Cassazione Civile, Sentenza n. 2040/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla corretta tassazione ai fini dell'imposta di registro di una sentenza di condanna al pagamento di somme: l'Agenzia deduceva che la tassazione dovesse seguire la natura dell'atto giudiziale (applicazione del principio di alternatività IVA/registro) mentre il Comune sosteneva l'applicabilità della misura fissa in quanto la decisione si sarebbe collocata nell'ambito dell'annullamento connesso a un lodo arbitrale. In particolare si doveva stabilire se le somme riconosciute in favore dell'impresa costituissero corrispettivo soggetto a IVA o indennizzo/ristoro per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre a verificare se la sentenza in esame contenesse un atto di annullamento tale da far scattare la misura fissa prevista dalla lett. e) dell'art. 8 della Tariffa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha annullato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dal Comune. Principali conclusioni: (i) le somme riconosciute in base all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. hanno natura restitutoria/compensativa e non costituiscono corrispettivo imponibile ai fini IVA, mancando il "nesso diretto" richiesto dalla giurisprudenza comunitaria tra prestazione e corrispettivo; (ii) conseguentemente non opera l'alternatività IVA/registro e la sentenza sottoposta a registrazione va assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. b) della Tariffa; (iii) la sentenza sottoposta a tassazione non recava di per sé annullamento del lodo (annullamento disposto da precedente pronuncia distinta) e, conformemente all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, per la tassazione si considera solo il contenuto della pronuncia stessa; (iv) il pagamento effettivo dell'IVA in esecuzione del lodo annullato non incide sulla qualificazione sostanziale della somma, restando possibile il conguaglio o il rimborso nei modi e termini di legge. Le spese del merito sono compensate, le spese di cassazione seguono soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 37, comma 1
l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, è dovuta e liquidata ancorché essi siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato
la registrazione e la relativa liquidazione si effettuano sulla base del contenuto dell'atto soggetto a registrazione; eventuali modifiche successive generano diritto al conguaglio o al rimborso ma non influenzano il rilievo del contenuto originario ai fini della tassazione
d.P.R. n. 131/1986, art. 40, comma 1
Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa
stabilisce il criterio di alternativa tra imposta di registro in misura fissa e IVA: se l'atto riguarda operazioni soggette a IVA la registrazione è in misura fissa per evitare doppia imposizione
Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8 (lett. b) e lett. e) e nota II)
lett. b) provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori soggetti ad aliquota proporzionale; lett. e) provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto soggetti a imposta fissa; nota II esclude l'imposta proporzionale per la parte relativa a corrispettivi soggetti a IVA
la misura della tassa dipende dal contenuto della pronuncia: condanne semplici a pagamento rientrano in misura proporzionale (lett. b), mentre provvedimenti annullatori rientrano in misura fissa (lett. e); la nota II limita la proporzionalità quando sussiste imponibilità IVA
d.P.R. n. 131/1986, art. 20
ai fini della tassazione dell'atto giudiziario occorre riferirsi esclusivamente al contenuto ed agli effetti emergenti dalla pronuncia da registrare, senza utilizzare elementi estranei o precedenti pronunce separate
d.P.R. n. 131/1986, art. 77
norma che disciplina il diritto al conguaglio o al rimborso in caso di successiva modifica o riforma del provvedimento tassato
d.P.R. n. 633/1972, art. 1
sono operazioni imponibili IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate"
definisce il presupposto oggettivo dell'IVA; per l'applicazione occorre che la prestazione sia effettuata a titolo oneroso da soggetto passivo nell'esercizio di un'attività economica
d.P.R. n. 633/1972, art. 3
definisce le prestazioni di servizi e fornisce criteri utili per valutare l'esistenza del nesso tra prestazione e corrispettivo
Codice civile, art. 2041
"chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale"
l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha natura restitutoria e non costituisce corrispettivo assoggettabile a IVA; la funzione è ripristinatoria del patrimonio e non remuneratoria della prestazione
Preleggi, art. 14
richiamata nel motivo relativo alla lettura coordinata delle norme, ma la Corte ha censurato l'uso di atti o pronunce esterne per qualificare il contenuto dell'atto da registrare
Massime di principio
- Per determinare la tassazione di una sentenza va considerato esclusivamente il contenuto e gli effetti emergenti dalla pronuncia stessa; non si possono utilizzare elementi esterni o pronunce distinte per cambiare la qualificazione fiscale
- Le somme attribuite a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. hanno natura restitutoria/compensativa e, in assenza del "nesso diretto" tra prestazione e corrispettivo, non sono imponibili ai fini IVA
- Il principio di alternatività IVA/registro si applica solo se la somma riconosciuta costituisce effettivo corrispettivo per operazioni imponibili IVA; se non è imponibile IVA, l'imposta di registro si determina secondo la disciplina della Tariffa (proporzionale o fissa) in base al contenuto della pronuncia
- Se la pronuncia giudiziale include espressamente un annullamento o dichiarazione di nullità dell'atto allora si applica la misura fissa prevista dalla lett. e) dell'art. 8; in mancanza di tale contenuto la registrazione segue la lett. b) (misura proporzionale)
- Il pagamento effettivo dell'IVA in esecuzione di un precedente provvedimento non esclude il carattere non imponibile di una somma qualora, alla luce della qualificazione sostanziale, essa non costituisca corrispettivo; in caso di errata tassazione è possibile il conguaglio o il rimborso nei termini previsti dalla legge
- In casi simili analizzare sempre (i) la natura giuridica dell'obbligazione riconosciuta (ristorativa vs corrispettiva), (ii) l'esistenza del nesso diretto tra prestazione e corrispettivo, e (iii) il contenuto formale della pronuncia oggetto di registrazione
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