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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: -del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2026 - notificato a mezzo posta elettronica certificata alla -OMISSIS- Srl con nota prot. n. -OMISSIS- del 20.3.2026 - mediante il quale l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ha disposto nei confronti della Società ricorrente l’applicazione delle misure della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 159/2011, con prescrizione di osservanza delle stesse per la durata pari a un anno e contestuale nomina di tre esperti incaricati di svolgere funzioni di supporto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa; - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 9.4.2026 - notificato a mezzo posta elettronica certificata alla -OMISSIS- Srl con nota prot. n. -OMISSIS- del 9.4.2026 - mediante il quale l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, prendendo atto della rinuncia all’incarico dell’avv. -OMISSIS-, ha parzialmente revocato il precedente provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 20.3.2026, nominando quali esperti ex art. 94 bis del D.Lgs. n. 159/2011 il dott. -OMISSIS-; - ogni eventuale atto istruttorio, presupposto e/o conseguenziale.

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e di parziale sostituzione degli esperti incaricati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria aveva disposto per un anno le misure della prevenzione collaborativa, nominando tre esperti, nonché il successivo provvedimento di parziale revoca e sostituzione di uno degli esperti. La misura era stata giustificata dal pericolo di condizionamento mafioso di natura occasionale collegato alla presenza in azienda di un ingegnere, già dipendente e incaricato di compiti ritenuti dalla ricorrente meramente esecutivi e circoscritti a uno specifico cantiere. In sede cautelare la società ha evidenziato che il rapporto di lavoro era stato sospeso il 31 luglio 2025; che erano stati nominati un nuovo responsabile di commessa e direttore tecnico; che l'ingegnere aveva restituito i beni aziendali, rassegnato le dimissioni immediate e perso la procura; che erano state informate l'organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e le autorità coinvolte nell'opera pubblica; e che erano stati adottati aggiornamenti nei referenti del protocollo di legalità. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'ingegnere non disponeva di poteri idonei a condizionare le scelte societarie, non avendo voce in materia di assunzioni, acquisti o subappalti. Sono stati dedotti, in sostanza, l'insussistenza attuale dei presupposti della prevenzione collaborativa, l'erroneità della valutazione prefettizia e il difetto di adeguata considerazione delle circostanze sopravvenute e del ruolo marginale del dipendente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente un adeguato fumus boni iuris. Ha rilevato che il pericolo di condizionamento occasionale posto a fondamento della misura non appariva sincronizzato con la situazione attuale dell'impresa, poiché il rapporto con l'ingegnere era stato sospeso e poi cessato, gli incarichi e la procura erano stati revocati o sostituiti, i beni aziendali erano stati restituiti e gli organismi di vigilanza erano stati informati e avevano adottato prescrizioni operative. La Prefettura, pur riferendo le osservazioni della società, non le aveva adeguatamente smentite o confutate sul piano fattuale, limitandosi a richiamare il ruolo formalmente rivestito dall'ingegnere al momento dell'accesso della DIA, senza confrontarsi con la dedotta marginalità delle sue mansioni e con l'assenza di poteri di influenza sulle decisioni societarie. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché le misure risultavano gravose sotto il profilo economico e reputazionale e l'attività degli esperti appariva, allo stato, diretta ad assicurare l'allontanamento di un soggetto già dimessosi e il coinvolgimento di un organismo di vigilanza già operativo. La domanda cautelare è stata quindi accolta; l'efficacia di entrambi i provvedimenti impugnati è stata sospesa ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 2 dicembre 2026. Le Amministrazioni dell'Interno sono state condannate, secondo soccombenza, al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e accessori, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 94-bis, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011

    La prevenzione collaborativa presuppone un pericolo di infiltrazione o condizionamento di natura occasionale riferibile alla situazione dell'impresa; in sede cautelare il giudice ne ha verificato la persistente attualità alla luce della cessazione del rapporto con il soggetto cui il pericolo era collegato e delle misure organizzative adottate.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento per l'informazione antimafia.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata concessa poiché il ricorso presentava adeguati elementi di fumus boni iuris e sussisteva un pregiudizio grave derivante dall'esecuzione delle misure.

  • art. 57 c.p.a.

    Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    L'organismo di vigilanza già istituito e operativo presso l'impresa è stato considerato dal giudice tra le circostanze rilevanti per valutare la necessità e l'incidenza delle misure imposte.

Massime di principio

  • La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 richiede che il pericolo di condizionamento occasionale sia attuale e concretamente riferibile alla situazione dell'impresa al momento dell'adozione della misura; non è sufficiente il mero collegamento storico con la presenza di un dipendente o collaboratore, se il rapporto è cessato e le funzioni sono state sostituite o revocate.
  • Nel valutare la legittimità di una misura di prevenzione collaborativa, l'autorità prefettizia deve confrontarsi specificamente con le circostanze dedotte dall'impresa circa il ruolo effettivo del soggetto considerato, la sua capacità concreta di influire sulle decisioni societarie e le misure organizzative adottate per eliminarne l'influenza; il mero richiamo al ruolo formalmente rivestito non esaurisce l'istruttoria.
  • La cessazione del rapporto di lavoro, la revoca delle procure, la sostituzione degli incarichi, la restituzione dei beni aziendali e l'adozione di protocolli interni di controllo costituiscono elementi potenzialmente decisivi per verificare la persistenza del pericolo di condizionamento occasionale e devono essere adeguatamente valutati dall'amministrazione.
  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio reputazionale ed economico derivante dall'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa può integrare il periculum in mora, soprattutto quando gli interventi imposti appaiano diretti a conseguire risultati già realizzati dall'impresa mediante l'allontanamento del soggetto interessato e l'attivazione dei propri organismi di vigilanza.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePrevenzione collaborativa e aggiornamentoPresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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