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Circolare

Circolare numero 77 del 31-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative alle Sedi in materia di integrazioni salariali straordinarie e prestazioni familiari in ambito C.E.E., richiamando il D.L. n. 82/1990. In particolare chiarisce che, in caso di imprese con attività sostitutiva, l’anzianità di 90 giorni per il CIGS può essere maturata sommando anche il lavoro svolto presso l’impresa di provenienza, purché sussistano specifiche condizioni e vi sia decreto ministeriale di riconoscimento. Inoltre aggiorna il criterio di decorrenza del divieto triennale per i soci di cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto il contributo previsto dalla legge n. 49/1985. Infine disciplina gli adempimenti richiesti alle Sedi per l’acquisizione di dati reddituali e la verifica del diritto teorico alle prestazioni familiari nei casi transnazionali C.E.E.

D.L. 24 aprile 1990, n. 82 su disoccupazione, integrazioni salariali e prestazioni familiari C.E.E.

D.L. 24 aprile 1990, n. 82: integrazioni salariali, cooperative e prestazioni familiari C.E.E.

La circolare reca istruzioni operative per le Sedi dell’Istituto in relazione al D.L. 24 aprile 1990, n. 82, intervenendo su due ambiti principali: il trattamento straordinario di integrazione salariale e le prestazioni familiari in ambito C.E.E. Vengono inoltre richiamate indicazioni specifiche già fornite con precedenti messaggi e circolari, al fine di uniformare l’attività amministrativa delle strutture periferiche.

Imprese con carattere sostitutivo e anzianità per il CIGS

L’art. 2, comma 9, del decreto-legge stabilisce che, per i lavoratori assunti da un’impresa industriale che svolge un’attività avente carattere sostitutivo rispetto a quella svolta dalla precedente impresa, il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro richiesto dall’art. 8, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, si considera maturato anche sommando l’attività svolta presso l’impresa di provenienza.

La norma opera a condizione che:

  • l’impresa di provenienza abbia licenziato i lavoratori per una delle cause previste dall’art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
  • l’impresa che ha assunto i lavoratori eserciti un’attività avente carattere localmente sostitutivo;
  • il riconoscimento di tali condizioni sia disposto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il decreto ministeriale di riconoscimento può essere contenuto nello stesso provvedimento concessivo del CIGS. Le Sedi sono invitate a prestare particolare attenzione ai decreti ministeriali dichiarativi del carattere sostitutivo, che saranno trasmessi alle strutture competenti per l’applicazione della disciplina in occasione dell’esecuzione dei decreti concessivi del trattamento straordinario.

La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni contenute nel messaggio n. 09606 del 25 maggio 1990 e nel messaggio n. 41099 del 19 marzo 1990.

Cooperative di produzione e lavoro e divieto triennale di accesso alle integrazioni salariali

In materia di cooperative di produzione e lavoro, la circolare aggiorna il criterio di decorrenza del divieto triennale di usufruire delle prestazioni di integrazione salariale previsto dall’art. 17, settimo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per i soci di cooperative che abbiano ottenuto il contributo pari a tre annualità dell’importo massimo mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale.

In precedenza, con la circolare n. 84 del 29 aprile 1988, era stato chiarito che il divieto decorreva dalla data di registrazione del decreto ministeriale concessivo del finanziamento. La delibera CIPI del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1992, ha invece stabilito che la decorrenza va riferita alla data del versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte dalla società finanziaria, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 49/1985, in relazione alla concessione del contributo statale.

Il mutamento è motivato dalla possibilità che, nelle more tra registrazione del decreto e versamento del contributo, la cooperativa possa essere posta in liquidazione volontaria o sottoposta a procedura concorsuale. In tali ipotesi il contributo statale verrebbe sospeso, mentre il divieto di accesso alle integrazioni salariali continuerebbe a produrre effetti.

Le Sedi devono quindi determinare il triennio di esclusione dal beneficio con riferimento alla data di versamento del contributo da parte della società finanziaria intermediaria. Tale data sarà evidenziata all’atto della trasmissione del decreto ministeriale di concessione del contributo e dell’elenco dei soci beneficiari.

Prestazioni familiari in regime C.E.E.

L’art. 7, comma 15, del D.L. n. 82/1990 introduce una previsione finalizzata a rendere più agevole l’applicazione del Capitolo VII del Regolamento C.E.E. n. 1408/71 in materia di prestazioni familiari per lavoratori e disoccupati. La disposizione è collegata all’art. 76, secondo comma, del Regolamento, come modificato dal Regolamento n. 3427 del 30 ottobre 1989.

La norma prevede che, qualora non sia stata presentata domanda di prestazioni secondo la legislazione del Paese di residenza dei familiari, l’Istituzione competente dell’altro Stato, nel quale esista il diritto ad analoghe prestazioni in capo ad altro componente della famiglia, possa sospendere le prestazioni dovute fino a concorrenza dell’importo teoricamente liquidabile dall’Istituzione del Paese di residenza.

Il comma 15 consente all’Istituto di acquisire, anche in assenza di domanda, la documentazione reddituale necessaria per valutare l’eventuale diritto a prestazioni familiari italiane del lavoratore il cui coniuge svolga attività lavorativa in un altro Stato membro. A tal fine il lavoratore o il datore di lavoro è tenuto a fornire, su richiesta dell’Istituto, le informazioni necessarie o utili.

Adempimenti delle Sedi e rapporti con gli organismi esteri

Quando gli organismi esteri richiedono accertamenti, le Sedi devono determinare il diritto teorico alle prestazioni familiari del lavoratore occupato in Italia sulla base degli elementi raccolti in applicazione del comma 15. Per la comunicazione degli importi dell’assegno per il nucleo familiare devono essere seguite le istruzioni già impartite per il calcolo del complemento al punto 5 della circolare n. 118 C.I. del 5 giugno 1989.

Se non è noto il reddito percepito all’estero dal coniuge, la Sede deve rivolgersi all’organismo estero richiedente per ottenere i dati necessari. La circolare precisa infine che ulteriori istruzioni saranno emanate una volta concordati in sede C.E.E. i dettagli procedurali per l’attuazione dell’art. 76 del Regolamento n. 1408/71.

Punti principali

Impresa con carattere sostitutivo e anzianità utile per il CIGS

Per i lavoratori assunti da un’impresa industriale che svolge attività avente carattere sostitutivo rispetto a quella dell’impresa di provenienza, il requisito dei 90 giorni di anzianità previsto per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale si considera maturato anche tenendo conto dell’attività prestata presso la precedente impresa. La norma opera quando l’impresa di provenienza abbia licenziato i lavoratori per una delle cause di cui all’art. 1 della legge n. 464/1972 e il carattere sostitutivo sia riconosciuto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che può essere inserito nel decreto concessivo del CIGS.

Istruzioni operative alle Sedi sui decreti ministeriali

Le Sedi interessate devono prestare particolare attenzione ai decreti ministeriali che dichiarano il carattere sostitutivo dell’attività dell’impresa, poiché tali decreti saranno trasmessi alle strutture competenti per consentire l’applicazione della disciplina sull’anzianità lavorativa in sede di esecuzione dei decreti concessivi del CIGS. La circolare richiama anche le istruzioni già impartite con il messaggio n. 09606 del 25 maggio 1990 e con il messaggio n. 41099 del 19 marzo 1990.

Cooperative di produzione e lavoro: decorrenza del divieto triennale

Per i soci di cooperative di produzione e lavoro che abbiano ottenuto il contributo pari a tre annualità dell’importo massimo mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, il divieto triennale di beneficiare delle prestazioni di integrazione salariale non decorre più dalla data di registrazione del decreto ministeriale concessivo del finanziamento. A seguito della delibera CIPI del 31 gennaio 1992, pubblicata in G.U. n. 110 del 13 maggio 1992, la decorrenza è fissata alla data del versamento delle quote di capitale sociale sottoscritte dalla società finanziaria intermediaria, in relazione alla concessione del contributo statale.

Ragioni del nuovo criterio per le cooperative

Il nuovo criterio tiene conto del fatto che, tra la registrazione del decreto ministeriale e il versamento del contributo, la cooperativa potrebbe essere posta in liquidazione volontaria o assoggettata a procedura concorsuale. In tali ipotesi l’erogazione del contributo statale sarebbe sospesa, mentre il divieto di fruire delle integrazioni salariali continuerebbe comunque a operare.

Prestazioni familiari in regime C.E.E. e acquisizione dei dati reddituali

L’art. 7, comma 15, del D.L. n. 82/1990 introduce una previsione finalizzata ad agevolare l’applicazione del Capitolo VII del Regolamento C.E.E. n. 1408/71, in particolare dell’art. 76, secondo comma, come modificato dal Regolamento n. 3427 del 30 ottobre 1989. La norma consente all’Istituto di acquisire, anche in assenza di domanda, la documentazione reddituale necessaria a valutare l’eventuale diritto a prestazioni familiari italiane di un lavoratore il cui coniuge svolga attività in un altro Stato membro, imponendo al lavoratore o al datore di lavoro di fornire, su richiesta, le informazioni necessarie o utili.

Accertamenti a richiesta degli organismi esteri e diritto teorico alle prestazioni

Le Sedi, su richiesta degli organismi esteri, devono accertare il diritto teorico alle prestazioni familiari del lavoratore occupato in Italia sulla base degli elementi raccolti ai sensi del comma 15. Per la comunicazione degli importi relativi all’assegno per il nucleo familiare occorre attenersi alle istruzioni già fornite per il calcolo del complemento nella circolare n. 118 C.I. del 5 giugno 1989. Se non è noto il reddito percepito all’estero dal coniuge, la Sede deve interpellare l’organismo estero richiedente affinché trasmetta i dati mancanti.

Riserva di ulteriori istruzioni

La circolare segnala che ulteriori indicazioni operative saranno emanate una volta definiti in sede C.E.E. i dettagli procedurali per l’attuazione dell’art. 76 del Regolamento n. 1408/71.

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