Circolare numero 79 del 1-4-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la compilazione della dichiarazione ICI per gli immobili amministrati dalle strutture interessate, richiamando il collegamento tra i modelli 760/E e 760/F e i dati da riportare in dichiarazione. Vengono precisate le modalità di descrizione degli immobili, le regole per evitare duplicazioni o, al contrario, per distinguere correttamente unità catastalmente autonome, la sottoscrizione del frontespizio, il prospetto dei versamenti e la determinazione del reddito IRPEG/ILOR per terreni e fabbricati. È inoltre ribadito che eventuali rettifiche devono essere comunicate con urgenza e che la dichiarazione compilata va trasmessa entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli, con responsabilità dei dirigenti in caso di ritardi.
Compilazione e trasmissione della dichiarazione ICI sulla base dei modelli 760/E e 760/F
Compilazione della dichiarazione ICI sulla base dei modelli 760/E e 760/F
La circolare disciplina le modalità con cui le strutture devono compilare e trasmettere la dichiarazione ICI per gli immobili amministrati, utilizzando come base i modelli 760/E e 760/F. Tali modelli sono qualificati come elemento essenziale di raccordo tra ISI, ICI e imposte sui redditi (IRPEG/ILOR), e la loro corretta elaborazione presuppone il puntuale rispetto delle istruzioni già impartite con la circolare n. 57 del 3 marzo 1993 e con il messaggio n. 8573.
Presupposto del raccordo tra tributi e gestione di eventuali rettifiche
La circolare ribadisce che le indicazioni già fornite in materia di variazioni permanenti che incidono sulla rendita catastale restano pienamente operative. Qualora una struttura accerti di non aver dato esatta attuazione a tali disposizioni, deve darne immediata comunicazione alla scrivente trasmettendo il mod. 1M dell’immobile con le relative rettifiche e attendendo, prima di procedere alla dichiarazione ICI, il nuovo mod. 760/F rielaborato sulla base delle correzioni segnalate. Il documento evidenzia la ristrettezza dei termini e, per tale motivo, richiede massima tempestività nelle segnalazioni.
Descrizione degli immobili nella dichiarazione
La descrizione degli immobili deve seguire scrupolosamente l’impostazione dei modelli 760/E e 760/F. I fogli n. 1 e 2 sono dedicati ai terreni, mentre i fogli n. 3 e 4 riguardano i fabbricati. La corrispondenza tra descrizione dell’immobile e intercalare è diretta: alla descrizione riportata nella dichiarazione corrisponde, nel numero d’ordine dell’intercalare, l’esposizione del reddito IRPEG/ILOR e degli altri dati fiscali.
La circolare precisa inoltre due regole operative importanti:
- se la stessa unità immobiliare compare più volte nei modelli 760/E o 760/F per effetto di vicende temporali diverse ma si tratta sempre della medesima unità, essa va indicata una sola volta nella dichiarazione ICI;
- se invece due unità catastalmente distinte sono riportate con lo stesso numero progressivo nei modelli, perché locate a un unico conduttore con un solo contratto e canone unitario, nella dichiarazione ICI devono essere trascritte con due numeri d’ordine distinti.
Frontespizio, legale rappresentante e sottoscrizione
In relazione al frontespizio, la circolare chiarisce che anche il modello a lettura ottica deve essere sottoscritto dal Direttore della Sede Regionale, con indicazione della qualifica prima della firma. Alla dichiarazione ICI deve essere allegata copia della delega di rappresentanza rilasciata dal Presidente dell’Istituto.
I dati del legale rappresentante da inserire nel frontespizio saranno trasmessi in busta chiusa unitamente ai modelli 760/E e 760/F; viene raccomandata particolare attenzione nella loro trascrizione nella dichiarazione.
Prospetto dei versamenti ICI
La circolare informa che, a scioglimento della riserva già contenuta nella disciplina precedente, è stato trasmesso anche lo schema del prospetto dei versamenti ICI. Per l’invio di tale prospetto, nonché del prospetto riepilogativo, devono essere osservate le disposizioni già richiamate dalla circolare n. 57/1993, paragrafo XVI, punto XVI.8.
Intercalare: determinazione del reddito IRPEG/ILOR per i terreni
Per la determinazione del reddito relativo ai terreni, i dati da riportare nell’intercalare devono essere desunti dai totali indicati nel mod. 760/E. La circolare distingue le principali casistiche.
Per i terreni senza segnalazioni particolari, i campi dell’intercalare devono essere compilati con i dati delle colonne del mod. 760/E specificamente richiamate nel testo.
Per i terreni segnalati come incolti:
- se sono interamente di proprietà INPS, i campi devono essere compilati con i dati delle colonne IRPEG e ILOR previste nel modello;
- se sono in comproprietà, il campo 1 deve riportare il 30% del reddito dominicale, calcolato dalla SAP sulla base della prima colonna del mod. 760/E, con arrotondamento a mille lire per difetto o per eccesso secondo la frazione; gli altri campi devono riportare i dati indicati nel modello.
Per i terreni affittati ad equo canone, qualora il canone annuo risulti inferiore di oltre un quinto alla rendita catastale, il campo 1 dell’intercalare deve riportare il canone di locazione in luogo del reddito dominicale. Nelle annotazioni devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell’affittuario.
Intercalare: determinazione del reddito IRPEG/ILOR per i fabbricati
Per i fabbricati, gli elementi per la descrizione degli immobili sono desunti dal mod. 760/F e, per ciascuna unità base che compone il fabbricato, devono essere rilevati dal rigo relativo all’unità interessata. I dati catastali da indicare nei campi da 5 a 10 dei fogli 3 e 4 devono invece essere ricavati dai relativi certificati catastali.
La circolare precisa anche che le eventuali spese inerenti il Piano Energetico Nazionale, da indicare nel campo 8 dell’intercalare, devono essere tratte dalla colonna 14 del mod. 1/M già trasmesso dalla Sede.
Per il campo 5 dell’intercalare, relativo all’"UTILIZZO", devono essere usati i seguenti codici:
- 1: unità immobiliare adibita a propria dimora abituale;
- 2: unità immobiliare tenuta a disposizione, per la quale si applica l’aumento di un terzo;
- 3: unità immobiliare locata;
- 4: unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone.
Immobili esclusi dalla dichiarazione ICI
La circolare ribadisce che gli immobili indicati nel paragrafo XVI, punto XVI.5 della circolare n. 57/1993 e, più in generale, quelli non produttivi di reddito fondiario non devono essere inseriti nella dichiarazione ICI.
Termini di trasmissione e responsabilità interne
In chiusura, la circolare stabilisce un termine tassativo: i modelli di dichiarazione ICI, compilati integralmente e conformemente alle istruzioni, devono essere trasmessi entro quindici giorni dalla ricezione dei modelli 760/E e 760/F. Il documento sottolinea che ritardi nell’invio possono compromettere il rispetto degli obblighi di legge e afferma espressamente la responsabilità diretta dei dirigenti delle strutture interessate per le eventuali conseguenze patrimoniali derivanti dal mancato rispetto dei termini.
Punti principali
Funzione dei modelli 760/E e 760/F e raccordo con ICI
I modelli 760/E e 760/F vengono trasmessi con plico separato per consentire la compilazione della dichiarazione ICI. Essi costituiscono il presupposto essenziale per il raccordo tra ISI, ICI e le imposte sul reddito IRPEG/ILOR, sulla base delle istruzioni già impartite con la circolare n. 57/1993 e con il messaggio n. 8573. Qualora una struttura rilevi di non aver dato corretta attuazione alle disposizioni richiamate, deve comunicarlo immediatamente e attendere il nuovo mod. 760/F rettificato prima di compilare la dichiarazione ICI.
Descrizione degli immobili e criteri di compilazione
La descrizione degli immobili nella dichiarazione ICI deve seguire scrupolosamente la stessa esposizione contenuta nei modelli 760/E e 760/F, poiché tali modelli rappresentano il punto di raccordo tra i diversi tributi. La parte descrittiva si sviluppa sui fogli 1 e 2 per i terreni e sui fogli 3 e 4 per i fabbricati, in corrispondenza dell’intercalare dove sono riportati i dati fiscali e il reddito. È chiarito che, se la stessa unità immobiliare è indicata più volte nei modelli per vicende diverse ma rimane la medesima unità, essa va riportata una sola volta; viceversa, se due unità catastalmente distinte sono censite con lo stesso numero per effetto di un unico contratto, nella dichiarazione ICI devono comparire con due numeri d’ordine distinti.
Sottoscrizione del frontespizio e dati del legale rappresentante
Il modello a lettura ottica, al pari degli altri modelli richiamati, deve essere sottoscritto dal Direttore della Sede Regionale, con l’indicazione della qualifica prima della firma. Alla dichiarazione ICI deve essere allegata copia della delega di rappresentanza rilasciata dal Presidente dell’Istituto. I dati del legale rappresentante, da riportare nel frontespizio, saranno inviati in busta chiusa insieme ai modelli 760/E e 760/F e devono essere trascritti con particolare attenzione.
Prospetto dei versamenti ICI
Unitamente ai modelli 760/E e 760/F viene trasmesso lo schema del prospetto dei versamenti ICI. Per la sua compilazione e trasmissione, nonché per il prospetto riepilogativo, restano valide le disposizioni già contenute nella circolare n. 57/1993, paragrafo XVI, punto XVI.8.
Determinazione del reddito IRPEG/ILOR per i terreni
Per i terreni, i dati da esporre nell’intercalare corrispondono ai totali risultanti dal mod. 760/E. Per i terreni senza segnalazioni particolari, i campi dell’intercalare devono riportare i dati delle colonne indicate nel modello. Per i terreni incolti si distinguono due ipotesi: se sono interamente di proprietà INPS, i campi vanno compilati con i dati delle colonne IRPEG/ILOR previste; se sono in comproprietà, il campo 1 deve riportare il 30% del reddito dominicale, arrotondato a mille lire secondo le regole indicate, mentre gli altri campi seguono i dati del mod. 760/E. Per i terreni affittati ad equo canone, se il canone annuo è inferiore di oltre un quinto alla rendita catastale, nel campo 1 si indica il canone di locazione in luogo del reddito dominicale e nelle annotazioni vanno riportati gli estremi di registrazione del contratto e le generalità dell’affittuario.
Determinazione del reddito IRPEG/ILOR per i fabbricati
Per i fabbricati, gli elementi per la descrizione delle unità base sono desunti dal mod. 760/F, mentre i dati catastali da inserire nei campi 5-10 dei fogli 3 e 4 devono essere ricavati dai relativi certificati catastali. Nel campo 8 dell’intercalare, relativo alle spese per il Piano Energetico Nazionale, il dato va invece tratto dalla colonna 14 del mod. 1/M già trasmesso dalla Sede. Nel campo 5 dell’intercalare, "UTILIZZO", devono essere indicati i codici: 1 per abitazione principale, 2 per unità a disposizione con aumento di un terzo, 3 per unità locata, 4 per unità locata in regime legale di determinazione del canone.
Immobili non produttivi di reddito fondiario
Gli immobili indicati nel paragrafo XVI, punto XVI.5 della circolare n. 57/1993, e in generale quelli non produttivi di reddito fondiario, non devono essere riportati nella dichiarazione ICI.
Termini di trasmissione e responsabilità
I modelli di dichiarazione ICI, compilati in ogni loro parte secondo le istruzioni, devono essere trasmessi all’Ufficio Normativa Fiscale della Centrale Approvvigionamenti e Patrimonio entro il termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dei modelli 760/E e 760/F. La circolare sottolinea che eventuali ritardi possono compromettere il rispetto degli obblighi di legge e che i dirigenti delle strutture interessate rispondono direttamente delle conseguenze patrimoniali derivanti da un eventuale ritardo nell’invio.
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