Circolare numero 74 del 29-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la raccolta di dati dai concessionari della riscossione per definire i rapporti finanziari con i cessati esattori, sistemare le posizioni assicurative e contributive e gestire i rimborsi collegati ai ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso. Introduce un prospetto riepilogativo da aggiornare al 31.12.92, chiarisce il contenuto delle singole voci, indica le verifiche che le S.A.P. devono svolgere prima dei rimborsi e ribadisce la priorità nella liquidazione delle domande di rimborso per inesigibilità non rientranti nell'art. 17. Viene inoltre precisato il trattamento della rendicontazione analitica, del condono ex L. 166/91 e dei ruoli sospesi dai T.A.R.
Rendicontazione analitica e liquidazione ai concessionari ex art. 17 L. 413/91
Rendicontazione e liquidazione delle partite esattoriali ex art. 17 L. 413/91
La circolare disciplina le attività richieste ai Concessionari della riscossione e alle S.A.P. per definire i rapporti finanziari con i cessati Esattori, verificare gli importi da rimborsare e completare la sistemazione delle posizioni assicurative e contributive. Il testo si colloca nel quadro già avviato con la circolare n. 226 del 18.9.92 e integra le istruzioni relative alla gestione dei ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso.
Finalità dell'intervento
L'obiettivo principale è duplice:
- definire i rapporti finanziari con i cessati Esattori, soprattutto per i ruoli emessi con l'obbligo del non riscosso per riscosso, anche in funzione dell'art. 17 della legge n. 413/91;
- sistemare le singole posizioni assicurative (art. e comm.) e contributive (aziende) interessate.
Per effetto delle difficoltà tecniche segnalate dall'Ascotributi, non tutti i Concessionari sono in grado di fornire immediatamente tutti i dati analitici richiesti. Per questo vengono previste due acquisizioni distinte: un prospetto riepilogativo della gestione esattoriale e, successivamente, la rendicontazione analitica delle partite non riscosse al 31.12.92.
Prospetto riepilogativo della gestione esattoriale
I Concessionari devono compilare e trasmettere alle S.A.P. il prospetto riepilogativo allegato, che assume la veste giuridica di dichiarazione di responsabilità. Esso ha funzione di riepilogo finanziario globale e consente di determinare il residuo importo da liquidare ai Concessionari a titolo di anticipazioni versate dagli ex Esattori per partite non riscosse perché indebite o inesigibili.
Il prospetto deve essere aggiornato al 31.12.92 e contiene, tra le altre, le seguenti voci:
- rate scadute nel 1989: importi non riscossi relativi ai ruoli con l'obbligo, al netto degli aggi, comprensivi di inesigibilità, indebiti e condoni, con esclusione delle partite già definite da provvedimenti definitivi di sgravio;
- rate scadute nel 1990: importi non riscossi relativi ai ruoli senza l'obbligo, sempre al netto degli aggi o compensi e con esclusione dei discarichi definitivi già emessi;
- rate scadute ante 1981: partite non riscosse al 31.12.92, relative a ruoli con l'obbligo, rientrate nella procedura ex art. 17 L. 413/91;
- tolleranze usufruite ex lege: pari al 50% del carico originario dei ruoli con l'obbligo;
- tolleranze usufruite per sospensioni: ulteriori importi concessi per sospensioni disposte per preavviso di sgravio, per inesigibilità o con provvedimenti intendentizi;
- sgravi provvisori su rate ante 1981: importi relativi a sgravi provvisori su partite già incluse in domande di rimborso non definite e confluite nella procedura ex art. 17;
- versamenti ex art. 17: importi versati dai Concessionari ai sensi dell'art. 17, al lordo del compenso trattenuto e al netto degli aggi originari;
- versamenti eccedenti il 50% delle rate scadute entro il 31.12.89: somme accreditate all'Istituto sui ruoli con l'obbligo, al netto degli aggi originari;
- provvedimenti di sgravio per indebito emessi sulle rate scadute nel 1989: importi risultanti dagli elenchi mod. VAT12;
- buoni liquidati: importi già liquidati dalle S.A.P. in contanti;
- residuo e differenze: valori utilizzati per la determinazione dell'importo finale da liquidare;
- importo totale da liquidare al Concessionario: somma algebrica delle caselle 9 e 12, al netto di aggi e IVA di rivalsa.
Quest'ultimo importo comprende tre componenti: l'importo da liquidare ex art. 17 L. 413/91, eventuali buoni di sgravio per indebito ancora da rimborsare e importi relativi a quote comprese in domande di rimborso per inesigibilità presentate dopo il 1.1.92 e da liquidare con la procedura del Titolo IV del D.P.R. n. 43/88.
Controlli delle S.A.P. e liquidazione dei rimborsi
Le S.A.P. devono effettuare un controllo preventivo delle risultanze del prospetto confrontandole con i dati già in loro possesso, in particolare con quelli della scheda di rendicontazione richiamata dalla circolare n. 16 del 24.1.92. Solo dopo tale raffronto può essere disposto il rimborso.
Il decreto intendentizio di liquidazione ex art. 17 liquida normalmente l'importo indicato alla casella 13, salvo che siano presenti domande di rimborso per inesigibilità presentate dopo il 1.1.92 o buoni di sgravio non ancora liquidati. Le S.A.P. devono inoltre:
- apporre il visto sui decreti intendentizi;
- verificare la corrispondenza tra quanto richiesto a rimborso e la situazione finanziaria di ciascuna concessione;
- controllare, per i ruoli senza l'obbligo, la corrispondenza tra i versamenti del Concessionario e l'importo effettivamente versato dai contribuenti;
- verificare l'eventuale presenza di ulteriori pagamenti intervenuti dopo il 31.12.92.
Se gli importi risultano concordanti, il pagamento deve essere comunque effettuato. Su richiesta delle Intendenze di Finanza, le S.A.P. possono comunicare un preventivo benestare di concordanza sulle somme da liquidare.
I rimborsi relativi all'art. 17 devono essere imputati provvisoriamente al conto di nuova istituzione GPA 53/09, in attesa della sistemazione contabile definitiva. Per le partite non rientranti nella procedura ex art. 17 restano applicabili le istruzioni contabili della circolare n. 46 del 19 febbraio 1993.
Domande di rimborso per inesigibilità
La circolare ribadisce che i controlli sulle domande di rimborso per inesigibilità ex art. 17, già previsti dalla circolare n. 226 e dalla circolare ministeriale n. 9 del 10.8.92, restano invariati.
Viene però richiamata con priorità la necessità di definire le domande di rimborso per inesigibilità relative alle partite inserite nei ruoli con l'obbligo e presentate dopo il 1.1.92, perché queste non rientrano nella previsione dell'art. 17 L. 413/91. La loro liquidazione è necessaria per chiudere il conto finanziario con i Concessionari.
Si precisa inoltre che la disciplina di cui al punto 7 della circolare n. 193 del 28.7.92, relativa ai compensi dei Concessionari e alle spese di esecuzione, si riferisce esclusivamente ai ruoli senza l'obbligo.
Rendicontazione analitica delle partite non riscosse
L'Ascotributi segnala che i Concessionari possono fornire anche la rendicontazione analitica delle partite non riscosse. Tale rendicontazione è finalizzata alla sistemazione delle singole posizioni assicurative e contributive, mediante una procedura che, a partire dall'elenco dei residui, consenta di individuare le partite riscosse.
L'elenco analitico delle partite non riscosse, escluse quelle già oggetto di sgravio o discarico definitivo per indebito, sarà trasmesso tramite il C.N.C. alla Direzione Generale - Direzione Centrale Tecnologia Informatica, che concorderà con il Consorzio le modalità tecniche di fornitura. Per le gestioni art. e comm. l'acquisizione dei dati e l'inserimento dei contributi nelle posizioni assicurative verranno effettuati direttamente dalla DSEAD. Restano invece riservate istruzioni successive per la sistemazione delle partite nell'archivio recupero crediti da DM.
Condono ex L. 166/91
In base all'art. 3 della L. n. 166/91, i Concessionari devono comunicare l'elenco dei contribuenti che si sono avvalsi del condono. La circolare precisa però che, a causa delle difficoltà operative evidenziate dall'Ascotributi, ulteriori istruzioni saranno emanate successivamente.
Ruoli sospesi dai T.A.R.
I ruoli sospesi dai T.A.R. devono essere ripresi in carico dalle S.A.P. interessate, anche per quanto riguarda le aziende. In relazione a tali ruoli saranno fornite istruzioni per l'aggiornamento delle inadempienze sull'archivio recupero crediti.
Per i ruoli sospesi è disposto uno sgravio generalizzato, con esclusione delle somme già riscosse e versate all'Istituto. Inoltre, i dati finanziari relativi a tali ruoli non fanno parte della rendicontazione prevista dal punto A della circolare.
Allegato contabile
In allegato viene istituita la variazione al piano dei conti con il conto GPA 53/09, denominato "Rimborso ai concessionari di somme inesigibili ex art. 17 della legge n. 413/1991, in attesa di imputazione definitiva". Tale conto serve alla provvisoria imputazione dei rimborsi in attesa della sistemazione contabile definitiva.
Punti principali
Finalità e flusso informativo richiesto
La circolare nasce dalla necessità di ottenere una rendicontazione utile sia a chiudere i rapporti finanziari con i cessati Esattori sia a sistemare le singole posizioni assicurative e contributive. Le S.A.P. devono acquisire dai Concessionari un prospetto di riepilogo della gestione esattoriale, aggiornato al 31.12.92, e la rendicontazione analitica delle partite non riscosse alla stessa data.
Prospetto finanziario e contenuto delle caselle
Il prospetto ha natura di dichiarazione di responsabilità dei Concessionari e serve a determinare il residuo importo da liquidare a titolo di anticipazioni versate dagli ex Esattori. La circolare dettaglia le principali caselle: rate scadute nel 1989, nel 1990 e ante 1981; tolleranze usufruite ex lege e per sospensioni; sgravi provvisori; versamenti ex art. 17 L. 413/91; versamenti eccedenti il 50%; provvedimenti di sgravio per indebito; buoni liquidati; residui e differenze; importo totale da liquidare al Concessionario.
Controlli delle S.A.P. e decreto intendentizio
Prima di procedere ai rimborsi, le S.A.P. devono confrontare i dati del prospetto con quelli già in loro possesso, in particolare con la scheda di rendicontazione della circolare n. 16 del 24.1.92. Il decreto intendentizio liquida l'importo di cui alla casella 13, salvo la presenza di domande di rimborso per inesigibilità successive al 1.1.92 o di buoni di sgravio non ancora liquidati, casi nei quali l'importo sarà inferiore. In caso di concordanza sugli importi da liquidare, il pagamento deve comunque essere eseguito.
Gestione delle partite inesigibili e rendicontazione analitica
Per le domande di rimborso per inesigibilità ex art. 17 la disciplina già richiamata resta invariata. Per le partite inserite nei ruoli con l'obbligo ma non rientranti nell'art. 17, cioè le richieste presentate dopo il 1.1.92, le S.A.P. devono attivare con priorità la procedura di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 43/88. La rendicontazione analitica delle partite non riscosse sarà fornita tramite il C.N.C. alla Direzione Generale - Direzione Centrale Tecnologia Informatica, mentre per le gestioni art. e comm. l'inserimento nelle posizioni assicurative sarà effettuato direttamente dalla DSEAD.
Condono, ruoli sospesi e aspetti contabili
Per il condono ex L. 166/91 i Concessionari devono comunicare l'elenco dei contribuenti che ne hanno usufruito, ma la circolare rinvia a successive istruzioni per le difficoltà segnalate. I ruoli sospesi dai T.A.R. devono essere ripresi in carico dalle S.A.P., con sgravio generalizzato salvo gli importi già riscossi e versati all'Istituto. I rimborsi relativi all'art. 17 vanno imputati provvisoriamente al conto GPA 53/09, in attesa della sistemazione contabile definitiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 mar 1993Circolare numero 73 del 29-3-1993
- Circolare · 29 mar 1993Circolare numero 75 del 29-3-1993
- Circolare · 29 mar 1993Circolare numero 76 del 29-3-1993
- Circolare · 27 mar 1993Circolare numero 68 del 27-3-1993
- Circolare · 31 mar 1993Circolare numero 78 del 31-3-1993
- Circolare · 31 mar 1993Circolare numero 77 del 31-3-1993
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →