Circolare numero 76 del 29-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce una sentenza della Corte Costituzionale che estende al lavoratore affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia. La disciplina viene ritenuta applicabile non solo all’affidamento provvisorio ex art. 10 L. 184/1983, ma anche, per coerenza interpretativa, all’affidamento preadottivo e all’adozione. Vengono indicati gli adempimenti per ottenere il beneficio, nonché il richiamo alle regole sulle prestazioni di maternità per minori stranieri.
Astensione dal lavoro per coniuge affidatario o adottivo di minore
Astensione dal lavoro per affidatari e adottanti di minori
La circolare dà attuazione agli effetti di una sentenza della Corte Costituzionale che interviene sulla disciplina dell’astensione obbligatoria dal lavoro, riconoscendo al lavoratore affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto a fruire del periodo di astensione nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia. Il chiarimento amministrativo precisa inoltre l’ambito applicativo della decisione e gli adempimenti necessari per accedere al beneficio.
Quadro normativo e portata della decisione
La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevedeva per il lavoratore affidatario di minore, ai sensi dell’art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la possibilità di astenersi dal lavoro durante i primi tre mesi dopo l’ingresso effettivo del minore nella famiglia affidataria, in alternativa alla madre lavoratrice.
La circolare richiama il percorso giurisprudenziale della Corte Costituzionale, fondato sul principio di una partecipazione paritetica di entrambi i coniugi alla cura e all’educazione della prole, senza rigida distinzione di ruoli tra uomo e donna. In tale prospettiva, la finalità dell’astensione non è collegata alla tutela della salute della madre, come nel caso del parto, ma all’esigenza di favorire lo sviluppo del bambino e l’inserimento nel nuovo nucleo familiare.
Estensione agli istituti dell’affidamento preadottivo e dell’adozione
Sebbene il dispositivo della sentenza riguardi espressamente l’affidamento provvisorio previsto dall’art. 10 della legge n. 184/1983, la parte motiva colloca sul medesimo piano, quanto alla tutela, anche l’affidamento preadottivo e l’adozione. La circolare osserva che l’affidamento provvisorio è istituto meno ampio rispetto agli altri due e conclude, quindi, che la disciplina debba ritenersi applicabile anche nei casi di affidamento preadottivo e di adozione.
Adempimenti per la fruizione del beneficio
Il coniuge che intenda avvalersi del diritto all’astensione deve comunicare la propria intenzione al datore di lavoro e all’INPS. Alla domanda devono essere allegati:
- la dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice da cui risulti la rinuncia di quest’ultima ad avvalersi del diritto di astensione dal lavoro;
- copia del provvedimento di affidamento o di adozione;
- copia del documento rilasciato dall’autorità competente attestante la data dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria o adottiva.
La dichiarazione di rinuncia della moglie lavoratrice deve essere presentata anche al datore di lavoro del coniuge affidatario, così da rendere formalmente opponibile la scelta di fruire del congedo in alternativa.
Minori provenienti da Stati esteri
Per i bambini affidati o adottati provenienti da altri Stati, la circolare richiama integralmente le disposizioni contenute al punto 2 della circolare n. 134408 A.G.O. del 24 agosto 1983. Tali disposizioni concernono la riconoscibilità delle prestazioni economiche di maternità previste dall’art. 4, lettera c), della legge n. 1204/1971 in favore delle lavoratrici adottive o affidatarie di minori di nazionalità straniera.
Punti principali
Effetti della sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 7, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consentiva al lavoratore affidatario di minore, ai sensi dell’art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla madre lavoratrice.
Estensione a affidamento preadottivo e adozione
Pur riferendosi formalmente all’affidamento provvisorio, la circolare rileva che la motivazione della sentenza equipara, quanto alla finalità della tutela, affidamento provvisorio, affidamento preadottivo e adozione. Poiché l’affidamento provvisorio ha ambito più ristretto, la decisione viene considerata applicabile anche agli altri due istituti.
Adempimenti per fruire dell’astensione
Il coniuge che intenda avvalersi del diritto deve darne comunicazione al datore di lavoro e all’INPS. Occorre presentare domanda corredata da: dichiarazione del datore di lavoro della moglie lavoratrice attestante la rinuncia della moglie al diritto di astensione; copia del provvedimento di affidamento o di adozione; copia del documento dell’autorità competente che attesti la data dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria o adottiva. La dichiarazione di rinuncia della moglie va presentata anche al datore di lavoro del coniuge affidatario.
Minori provenienti da altri Stati
Per bambini affidati o adottati provenienti dall’estero restano integralmente applicabili le disposizioni richiamate al punto 2 della circolare n. 134408 A.G.O. del 24 agosto 1983, in tema di riconoscibilità delle prestazioni economiche di maternità previste dall’art. 4, lettera c), della legge n. 1204/1971 per lavoratrici affidatarie o adottive di minori stranieri.
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