Circolare numero 73 del 29-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare stabilisce il termine di presentazione dei modelli O1/M e O3/M relativi all’anno 1992 e aggiorna le istruzioni di compilazione per le aziende di navigazione aerea con personale iscritto al Fondo Volo. Vengono disciplinate le modalità per denunce cartacee e su supporto magnetico, l’abolizione degli elenchi Vol/9, i codici qualifica da utilizzare, i dati da esporre nei quadri del modello O1/M e le regole per la valorizzazione delle giornate retribuite e utili. Sono inoltre precisate le modalità di gestione dei conguagli di retribuzione con effetto retroattivo e le regole tecniche per la compilazione dei tracciati magnetici, con particolare attenzione al record tipo 47.
Termini e modalità di presentazione dei modelli O1/M e O3/M per il 1992, con istruzioni per il personale iscritto al Fondo Volo
Termini di presentazione e ambito della circolare
La circolare disciplina la presentazione dei modelli O1/M e O3/M relativi all’anno 1992 e fornisce istruzioni specifiche per le aziende di navigazione aerea con personale iscritto al Fondo Volo. Il documento precisa inoltre le modalità di gestione delle denunce integrative per periodi di integrazione salariale di anni precedenti e aggiorna le regole operative già emanate per la compilazione dei modelli.
Termini di presentazione
Le denunce annuali di mod. O1/M e O3/M per il 1992 devono essere presentate entro il 31 ottobre 1993, sia in forma cartacea sia su supporto magnetico. Il termine vale anche per le aziende di navigazione aerea con personale iscritto al Fondo Volo. Per le Amministrazioni dello Stato continua a trovare applicazione il termine del 31 dicembre 1993, richiamato dall’art. 2, comma 17, del D.L. 12 settembre 1983, n. 638.
Entro i medesimi termini devono essere presentate anche le denunce integrative relative a periodi di integrazione salariale di anni precedenti, mediante i modelli O3/M-INT e O1/M-INT. La circolare ricorda inoltre che i termini fissati per la presentazione all’Istituto dei modelli O1/M devono essere rispettati anche per la consegna ai lavoratori delle copie delle denunce da parte dei datori di lavoro.
Fondo Volo: abolizione del modello Vol/9
A decorrere dall’anno 1992, gli elenchi nominativi degli iscritti al Fondo Volo di mod. Vol/9 sono aboliti e sostituiti dai modelli O3/M e O1/M. Tali modelli devono essere presentati direttamente alle SAP, secondo la disciplina applicabile alla generalità degli assicurati. Le istruzioni contenute nella circolare integrano e, per alcuni aspetti, modificano le istruzioni generali già note.
Compilazione del modello O3/M
Il modello O3/M deve essere compilato come per la generalità dei lavoratori. Nella casella "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" va indicata la somma degli importi esposti nella casella "RETRIBUZIONE" del quadro C dei singoli modelli O1/M riferiti al personale del Fondo Volo.
Compilazione del modello O1/M: quadro B
Nel quadro B le aziende devono indicare nella casella "QUAL. A" uno dei codici previsti per il personale del Fondo Volo:
- E: pilota;
- F: pilota in addestramento nei primi 12 mesi;
- G: pilota collaudatore;
- H: tecnico di volo;
- L: tecnico di volo in addestramento nei primi 12 mesi;
- M: tecnico di volo per i collaudi;
- N: assistente di volo.
Devono essere esposti i dati ai fini della contribuzione obbligatoria DS, TBC e ALTRE secondo i criteri generali, ma non deve essere barrata la casella "IVS" delle "ASSICURAZIONI COPERTE" e non devono essere compilate le due caselle sottostanti recanti la dicitura "RD 148/1931", che non riguardano il personale iscritto al Fondo Volo.
Compilazione del modello O1/M: quadro C
Nel quadro C vanno riportati i dati relativi alla contribuzione al Fondo Volo. La casella "TIPO" deve contenere il codice "VL"; le caselle "PERIODO DAL" e "AL" devono indicare il periodo di riferimento nel formato GGMMAA. La circolare precisa che gli eventi che comportano assenze non retribuite o non soggette a contribuzione non devono determinare spezzettamenti del periodo; se nello stesso anno il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni e viene poi ripreso con lo stesso datore di lavoro, i periodi devono essere evidenziati separatamente nel primo e nel secondo rigo.
Nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l’importo annuo complessivo delle competenze soggette a contribuzione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 480/1988. La casella "N. SETT. RETR." deve rimanere in bianco. Il quadro D non deve essere compilato.
Giornate retribuite, giornate utili e giornate non retribuite
Nella casella "N. GG. RETR." deve essere indicato il numero delle giornate per le quali vi è stato obbligo di corresponsione della retribuzione, anche se ridotta, incluse nel periodo dichiarato. Non devono essere computate le giornate totalmente prive di retribuzione, come gli scioperi per intere giornate o i giorni di malattia non retribuiti. Le giornate retribuite vanno determinate in base ai criteri di 7 giorni settimanali, 30 giorni mensili e 360 giorni annuali.
La casella "N. GG. UTILI" deve contenere il numero delle giornate utili ai fini del diritto e della misura della pensione. Tale numero coincide con quello delle giornate retribuite quando il coacervo delle retribuzioni imponibili è almeno pari ai minimali mensili di cui all’art. 4 della legge n. 480/1988 e non risulta applicabile la legge n. 1204/1971. È invece inferiore alle giornate retribuite quando, nel corso dell’anno, siano state corrisposte retribuzioni inferiori ai minimali di legge per cause diverse dalla legge n. 1204/1971, in proporzione tra retribuzione e minimale.
La circolare fornisce un esempio numerico: se in un mese è corrisposta a un pilota una retribuzione ridotta pari a L. 1.995.212, a fronte di un minimale di L. 3.990.423, il valore corrisponde al 50% e le giornate utili di quel mese sono 15; il totale annuale diventa quindi 345 giornate utili. In ogni caso, se le retribuzioni annue complessive sono inferiori al prodotto del minimale mensile per 12 mesi, le giornate utili devono essere inferiori a 360.
La casella "RETR. PENSIONABILE" va lasciata in bianco. La casella "N. GG. NON RETR." deve essere usata solo nei casi in cui sia stata applicata la legge n. 1204/1971, riportando il codice "444".
Conguagli di retribuzione con effetto retroattivo
I conguagli di retribuzione spettanti per effetto di legge o di contratto con efficacia retroattiva devono essere cumulati, in base al principio dell’art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, ai fini del calcolo dei contributi nella retribuzione del mese di corresponsione. Nel mod. O1/M dell’anno in cui vengono corrisposti, tali importi devono essere indicati nella casella "ALTRE COMPETENZE" del quadro B e, ai fini del Fondo Volo, sommati alle competenze dell’anno di riferimento da riportare nella casella "RETRIBUZIONI" del quadro C.
Denunce su supporto magnetico
Per le denunce su supporto magnetico relative al personale iscritto al Fondo Volo, il campo "QUALIFICA" può assumere uno dei codici sopra indicati. I dati della contribuzione al Fondo Volo devono essere riportati utilizzando uno dei quattro settori di record previsti per le retribuzioni particolari, con:
- codice tipo retribuzione particolare "VL";
- periodo "DAL" e "AL";
- importo annuo complessivo delle competenze soggette a contribuzione ex art. 3 della legge n. 480/1988;
- valore "0" nel campo "SETTIMANE RETRIBUITE".
Gli ulteriori dati relativi alla retribuzione particolare "VL" devono essere inseriti nel tipo record 47, secondo le circolari n. 278 del 22 dicembre 1990 e n. 46 del 19 febbraio 1991. La circolare raccomanda la massima attenzione nella compilazione, poiché l’inserimento del T.R. 47 altera la sequenza logica dei record, la struttura dei campi di controllo e impone di memorizzare le totalizzazioni del T.R. 47 nei record di chiusura aziendale e dell’intero supporto.
Regole operative per il tracciato magnetico e casi particolari
I dati integrativi dei Fondi devono essere memorizzati nel 1°, 2°, 3° o 4° blocco del T.R. 47, a seconda che il codice "VL" si trovi nella prima, seconda, terza o quarta retribuzione particolare del T.R. 4 per tracciato da 220 o del T.R. 41 e 42 per tracciato da 128. Devono essere compilati i campi relativi a:
- numero giornate retribuite;
- numero giornate utili;
- numero giornate non retribuite, se ricorre il caso, con inserimento del valore "444".
Il tipo record 5 per tracciato da 220 o il T.R. 51 per tracciato da 128 non deve essere compilato.
I conguagli di retribuzione con effetto retroattivo devono essere riportati nel campo "ALTRE COMPETENZE" del T.R. 4, per il tracciato da 220, o del T.R. 42, per il tracciato da 128, e sommati alle competenze dell’anno di riferimento da esporre nel campo "RETRIBUZIONE" della retribuzione particolare "VL". Se nello stesso anno il rapporto di lavoro viene interrotto per licenziamento o dimissioni e poi riprende con lo stesso datore di lavoro, devono essere indicate due o più retribuzioni particolari "VL" riferite ai diversi periodi interessati.
Punti principali
Termini di presentazione delle denunce annuali
I modelli O1/M e O3/M relativi all’anno 1992 devono essere presentati entro il 31 ottobre 1993 sia dalle aziende che utilizzano denunce cartacee sia da quelle che si avvalgono di supporti magnetici. Lo stesso termine si applica alle aziende di navigazione aerea per il personale iscritto al Fondo Volo. Per le Amministrazioni dello Stato resta fermo il termine del 31 dicembre 1993. Entro i medesimi termini vanno presentate anche le denunce integrative per periodi di integrazione salariale relativi ad anni precedenti, mediante modelli O3/M-INT e O1/M-INT.
Abolizione degli elenchi Vol/9 e nuova impostazione per il Fondo Volo
Dal 1992 gli elenchi nominativi degli iscritti al Fondo Volo di mod. Vol/9 sono aboliti e sostituiti dai modelli O3/M e O1/M, da presentare direttamente alle SAP come per la generalità degli assicurati. Le istruzioni fornite integrano e modificano quelle generali già note per la compilazione dei modelli da parte delle aziende di navigazione aerea.
Compilazione del modello O3/M
Il modello O3/M va compilato come per la generalità dei lavoratori. Nella casella "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" deve essere indicata la somma degli importi riportati nella casella "RETRIBUZIONE" del quadro C dei singoli modelli O1/M.
Compilazione del modello O1/M: quadro B e codici qualifica
Nel quadro B le aziende devono indicare nella casella "QUAL. A" uno dei codici previsti per il personale del Fondo Volo: E pilota, F pilota in addestramento nei primi 12 mesi, G pilota collaudatore, H tecnico di volo, L tecnico di volo in addestramento nei primi 12 mesi, M tecnico di volo per i collaudi, N assistente di volo. Devono essere esposti i dati utili alla contribuzione obbligatoria DS, TBC e ALTRE secondo i criteri generali, ma senza barrare la casella IVS delle "ASSICURAZIONI COPERTE" e senza compilare le due caselle sottostanti con dicitura "RD 148/1931", che non riguardano il personale iscritto al Fondo Volo.
Compilazione del modello O1/M: quadro C e dati retributivi
Nel quadro C vanno indicati i dati della contribuzione al Fondo Volo. La casella "TIPO" deve contenere il codice "VL" e le caselle "PERIODO DAL" e "AL" devono riportare il periodo di riferimento in formato GGMMAA. Gli eventi che comportano assenze non retribuite o comunque non soggette a contribuzione non devono spezzare il periodo; se nello stesso anno il rapporto si interrompe per licenziamento o dimissioni e poi riprende con lo stesso datore di lavoro, i periodi vanno distintamente evidenziati nel primo e nel secondo rigo. Nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l’importo annuo complessivo delle competenze soggette a contribuzione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 480/1988.
Giornate retribuite, giornate utili e giornate non retribuite
La casella "N. SETT. RETR." deve restare in bianco. Nella casella "N. GG. RETR." va indicato il numero delle giornate per le quali vi è stato obbligo di retribuzione, anche se ridotta, escludendo quelle prive di retribuzione come scioperi per intere giornate o giorni di malattia non retribuiti; le giornate vanno calcolate secondo il criterio di 7 giorni settimanali, 30 giorni mensili e 360 annuali. La casella "N. GG. UTILI" deve riportare le giornate utili ai fini del diritto e della misura della pensione: coincide con le giornate retribuite quando le retribuzioni imponibili mensili raggiungono o superano i minimali dell’art. 4 della legge n. 480/1988 e non si applica la legge n. 1204/1971; è invece inferiore quando nel corso dell’anno sono corrisposte retribuzioni inferiori ai minimali, in proporzione al rapporto tra retribuzione e minimale. Se le retribuzioni annue complessive sono inferiori al minimale mensile per 12 mesi, le giornate utili devono risultare inferiori a 360. La casella "RETR. PENSIONABILE" va lasciata in bianco e la casella "N. GG. NON RETR." deve essere usata solo se si applica la legge n. 1204/1971, inserendo il codice "444". Il quadro D non deve essere compilato.
Conguagli di retribuzione con effetto retroattivo
I conguagli di retribuzione derivanti da leggi o contratti con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, devono essere cumulati ai fini del calcolo dei contributi nella retribuzione del mese di corresponsione. Nel modello O1/M dello stesso anno in cui sono corrisposti, tali importi vanno indicati nella casella "ALTRE COMPETENZE" del quadro B e, ai fini del Fondo Volo, devono essere sommati alle competenze dell’anno di riferimento da riportare nella casella "RETRIBUZIONI" del quadro C.
Denunce su supporto magnetico e record speciali
Per le denunce su supporto magnetico, il campo "QUALIFICA" può assumere uno dei codici previsti per il Fondo Volo. I dati della contribuzione al Fondo Volo devono essere inseriti usando uno dei quattro settori di record destinati alle retribuzioni particolari, con codice tipo retribuzione "VL", periodo "DAL" e "AL", importo annuo complessivo delle competenze soggette a contribuzione e valore "0" nel campo "SETTIMANE RETRIBUITE". I restanti dati della retribuzione particolare "VL" devono essere riportati nel tipo record 47, secondo le istruzioni delle circolari n. 278 del 22 dicembre 1990 e n. 46 del 19 febbraio 1991.
Avvertenze tecniche per la compilazione magnetica
La circolare raccomanda particolare attenzione alla compilazione su supporto magnetico, poiché l’inserimento del tipo record 47 comporta una diversa sequenza logica dei record, una diversa struttura dei campi di controllo e la necessità di memorizzare le totalizzazioni del T.R. 47 sui record di chiusura aziendale e dell’intero supporto. I dati integrativi dei Fondi devono essere memorizzati nel 1°, 2°, 3° o 4° blocco del T.R. 47 a seconda della posizione del codice "VL" nei record di retribuzione particolare del tracciato. Devono essere compilati i campi relativi a numero giornate retribuite, numero giornate utili e numero giornate non retribuite, se ricorre il caso con valore "444". Il tipo record 5 per tracciato da 220 o T.R. 51 per tracciato da 128 non deve essere compilato.
Gestione dei conguagli nei tracciati magnetici e casi di cessazione/ripresa
I conguagli di retribuzione con effetto retroattivo devono essere riportati nel campo "ALTRE COMPETENZE" del T.R. 4 o del T.R. 42, a seconda del tracciato, e sommati alle competenze dell’anno di riferimento da esporre nel campo "RETRIBUZIONE" della retribuzione particolare "VL". Se nello stesso anno il rapporto di lavoro si interrompe per licenziamento o dimissioni e poi riprende con lo stesso datore di lavoro, devono essere indicate due o più retribuzioni particolari "VL" relative ai diversi periodi interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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