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Circolare

Circolare numero 78 del 31-3-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la tabella delle aliquote percentuali per il calcolo della contribuzione dovuta dalle Amministrazioni Statali all’assicurazione I.V.S. nei casi di ricongiunzione della posizione assicurativa ex art. 1 della legge n. 29/1979. Dopo la tabella trasmessa con la circolare n. 835 R.C.V./63 del 19 marzo 1987, viene precisato che, per effetto del D.M. 22 giugno 1989, la contribuzione base e a percentuale a carico dei datori di lavoro, dal 1 gennaio 1989, è pari al 18,70% della retribuzione imponibile, al netto della quota di assistenza malattia ai pensionati e dell’aliquota per gli asili nido. Viene inoltre richiamata l’aliquota del 18,43% vigente dal 1 gennaio 1986 e precisata la misura della quota per assistenza malattia ai pensionati, pari allo 0,13% a carico del datore di lavoro.

Aggiornamento delle aliquote contributive I.V.S. a carico del datore di lavoro dal 1 gennaio 1989

Aggiornamento delle aliquote contributive I.V.S. per le Amministrazioni Statali

La circolare aggiorna i valori delle aliquote percentuali da utilizzare per il calcolo della contribuzione dovuta dalle Amministrazioni Statali all’assicurazione I.V.S. nei casi di ricongiunzione della posizione assicurativa ex art. 1 della legge n. 29/1979. L’intervento si colloca a integrazione della tabella già trasmessa con la circolare n. 835 R.C.V./63 del 19 marzo 1987 e recepisce gli effetti del D.M. 22 giugno 1989.

Ambito di applicazione

L’aggiornamento riguarda la contribuzione base e a percentuale a carico dei datori di lavoro nell’assicurazione obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti, con riferimento alla quota dovuta dalle Amministrazioni Statali nei casi di ricongiunzione della posizione assicurativa. La base di calcolo è la retribuzione imponibile, con esclusione delle componenti espressamente indicate dalla circolare.

Aliquote vigenti dal 1 gennaio 1986

La tabella richiamata nella circolare indica che, in base alla L. 28 febbraio 1986, n. 41, l’aliquota vigente dal 1 gennaio 1986 è pari al 18,43%. Tale valore è riportato come aliquota al netto della quota di assistenza malattia ai pensionati.

Aggiornamento dal 1 gennaio 1989

Per effetto del D.M. 22 giugno 1989, a decorrere dal 1 gennaio 1989 la contribuzione base e a percentuale a carico dei datori di lavoro è pari al 18,70% della retribuzione imponibile. Anche questo valore è da considerarsi al netto della quota di assistenza malattia ai pensionati e dell’aliquota per gli asili nido.

Quota per assistenza malattia ai pensionati

La circolare precisa che l’aliquota per assistenza malattia ai pensionati, nel periodo dal 1 gennaio 1964, è complessivamente pari allo 0,20%. La quota effettivamente a carico del datore di lavoro è pari allo 0,13%, corrispondente ai due terzi del totale.

Sintesi operativa

Per gli operatori, il dato rilevante è l’aggiornamento dell’aliquota contributiva I.V.S. a carico del datore di lavoro al 18,70% dal 1 gennaio 1989, con richiamo delle precedenti misure del 18,43% dal 1 gennaio 1986 e della quota di assistenza malattia ai pensionati pari allo 0,13% a carico datoriale. La circolare non introduce ulteriori adempimenti, ma fornisce il riferimento percentuale necessario per il corretto calcolo della contribuzione.

Punti principali

Oggetto dell’aggiornamento

La circolare interviene per aggiornare la tabella delle aliquote percentuali già trasmessa con la circolare n. 835 R.C.V./63 del 19 marzo 1987, relativa al calcolo della contribuzione che le Amministrazioni Statali devono versare all’assicurazione I.V.S. nelle ipotesi di ricongiunzione della posizione assicurativa ex art. 1 della legge n. 29/1979.

Aliquota contributiva dal 1 gennaio 1989

Per effetto del D.M. 22 giugno 1989, la contribuzione base e a percentuale a carico dei datori di lavoro per l’assicurazione I.V.S., con decorrenza dal 1 gennaio 1989 e fino alla data della circolare, è fissata al 18,70% della retribuzione imponibile. Tale valore deve essere considerato al netto della quota di assistenza malattia ai pensionati e dell’aliquota per gli asili nido.

Aliquota vigente dal 1 gennaio 1986

La tabella riepilogativa richiama anche l’aliquota prevista dalla L. 28 febbraio 1986, n. 41, pari al 18,43% con decorrenza dal 1 gennaio 1986, sempre al netto della quota per assistenza malattia ai pensionati.

Quota per assistenza malattia ai pensionati

La circolare specifica che l’aliquota per assistenza malattia ai pensionati, nel periodo dal 1 gennaio 1964, ammonta complessivamente allo 0,20%; la parte a carico del datore di lavoro è pari allo 0,13%, corrispondente ai due terzi del totale.

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