Circolare numero 75 del 29-3-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra come applicare il decreto 19 febbraio 1993 in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico. Viene ripartito il contingente residuo di 202 unità lavorative prepensionabili tra i diversi comparti interessati, con indicazione dei limiti massimi per settore e per impresa. Sono inoltre confermati i termini per la presentazione e trasmissione delle domande, nonché le istruzioni operative per l’invio degli elenchi nominativi e per la gestione dei casi non ancora istruiti dalle sedi territoriali.
Applicazione dell'art. 7 del d.m. 19 febbraio 1993 sui pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico
Applicazione dell'art. 7 del d.m. 19 febbraio 1993 sui pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico
La circolare fornisce le istruzioni applicative del decreto interministeriale 19 febbraio 1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 1993 ed entrato in vigore il 12 marzo 1993, in materia di pensionamenti anticipati nel settore siderurgico pubblico. Il provvedimento disciplina la ripartizione delle residue disponibilità di unità lavorative prepensionabili, i termini per la presentazione e trasmissione delle domande e le modalità operative per gli uffici competenti.
Quadro normativo e finalità
Il decreto è emanato in attuazione dell’art. 7 del regolamento 30 dicembre 1991, n. 443, recante attuazione dell’art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La circolare mira a consentire l’applicazione uniforme delle regole relative al pensionamento anticipato di vecchiaia per i lavoratori del comparto siderurgico e dei settori collegati, precisando il riparto delle unità ancora disponibili e gli adempimenti delle imprese e delle sedi territoriali.
Ripartizione del contingente residuo
Il decreto individua un contingente complessivo residuo di 202 unità lavorative prepensionabili, da distribuire tra i settori interessati entro i limiti massimi indicati nella tabella A allegata al decreto stesso. La ripartizione è la seguente:
- imprese di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181: 163 unità;
- settore cantieristico pubblico: 10 unità;
- imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica: 29 unità.
I lavoratori dipendenti dalle imprese elencate nella tabella A possono accedere al pensionamento anticipato nei limiti massimi assegnati e secondo i contingenti attribuiti a ciascuna impresa. L’art. 3 prevede inoltre che le eventuali ulteriori unità non utilizzate saranno successivamente ripartite con apposita comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero delle Partecipazioni Statali.
Presentazione delle domande
La circolare chiarisce che ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia sono utili le domande già presentate dai lavoratori alle imprese di appartenenza entro il 29 febbraio 1992, in conformità all’art. 1, comma 3, del d.l. 14 agosto 1992, n. 364, convertito dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406.
Le imprese devono effettuare l’eventuale selezione dei lavoratori nel rispetto dei limiti numerici previsti e trasmettere quindi le domande alle sedi territorialmente competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro l’11 aprile 1993.
Istruzioni operative per le strutture competenti
La Direzione Generale acquisirà, secondo le ordinarie modalità, dalle imprese di cui alla tabella A gli elenchi nominativi dei lavoratori da ammettere al trattamento di pensionamento anticipato di vecchiaia e li invierà alle sedi interessate.
Qualora una sede riceva domande di prepensionamento relative a dipendenti di imprese incluse nella tabella A senza aver ricevuto il corrispondente elenco dei lavoratori prepensionabili, dovrà segnalare immediatamente il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e Gestione minatori.
Richiamo alle istruzioni di liquidazione
Per la liquidazione del trattamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell’art. 29 della legge n. 223/1991, la circolare rinvia alle istruzioni già contenute nella parte seconda, punto 4, della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991.
Elementi di interesse per gli operatori
Per gli operatori del settore previdenziale e per i consulenti delle imprese interessate, i punti decisivi della circolare sono la verifica dei limiti quantitativi per ciascun settore e per ciascuna impresa, il rispetto della finestra temporale per la trasmissione delle domande e il corretto flusso informativo tra imprese, direzione generale e sedi territoriali. Il provvedimento conferma inoltre che la gestione delle eventuali eccedenze residuali è rimessa a successive comunicazioni ministeriali.
Punti principali
Ripartizione delle residue disponibilità prepensionabili
In applicazione dell’art. 7 del d.m. 30 dicembre 1991, n. 443, il nuovo decreto interministeriale stabilisce che le residue unità lavorative prepensionabili sono complessivamente 202. Tale contingente è ripartito tra i settori interessati nei limiti massimi indicati nella tabella A allegata al decreto: imprese di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. 1 aprile 1989, n. 120 (convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181) per 163 unità; settore cantieristico pubblico per 10 unità; imprese produttrici di materiali refrattari ed elettrodi di grafite artificiale per l’industria siderurgica per 29 unità. I lavoratori dipendenti dalle imprese indicate possono accedere al pensionamento anticipato nei limiti assegnati a ciascuna impresa.
Domande dei lavoratori e termini di presentazione
Sono considerate utili ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione anticipata di vecchiaia le domande presentate dai lavoratori alle imprese di appartenenza entro il 29 febbraio 1992, termine previsto dall’art. 1, comma 3, del d.l. 14 agosto 1992, n. 364, convertito dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Le imprese, dopo l’eventuale selezione nel rispetto dei limiti numerici, devono trasmettere le domande alle sedi INPS territorialmente competenti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè entro l’11 aprile 1993.
Ripartizione di eventuali ulteriori disponibilità
L’art. 3 prevede che le eventuali ulteriori unità lavorative non utilizzate saranno ripartite con apposita comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero delle Partecipazioni Statali, alle imprese interessate.
Istruzioni operative per le sedi
La Direzione Generale acquisirà, secondo le consuete modalità, dalle imprese di cui alla tabella A gli elenchi nominativi dei lavoratori da ammettere al trattamento di pensionamento anticipato di vecchiaia e li trasmetterà alle sedi competenti. Se una sede riceve domande da dipendenti di imprese presenti nella tabella A senza aver ricevuto il relativo elenco nominativo dalla Direzione Generale, deve segnalare il caso alla Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio pensioni lavoratori dipendenti e Gestione minatori.
Richiamo alle istruzioni per la liquidazione
Per la liquidazione del trattamento anticipato di vecchiaia ai sensi dell’art. 29 si rinvia alle istruzioni contenute nella parte seconda, punto 4, della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991.
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