Cassazione Penale, Sentenza n. 1786/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per tre rapine aggravate (capi A, N, S) e per i connessi reati di porto illegale di pistola (capi B, O). Il ricorrente ha censurato in particolare: (i) l'insufficienza e la viziosità della prova per le rapine dei capi A e N, contestando l'interpretazione dei dati di localizzazione delle celle telefoniche, la non univoca identificazione del veicolo usato nella rapina del capo N e la mancata identificazione fotografica del ricorrente da parte della vittima; (ii) la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024; (iii) vizi nella determinazione della pena, nell'applicazione della recidiva facoltativa e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello si fosse sufficientemente confrontata con le censure e che risultasse solida la convergenza dei dati probatori: per il capo A corrispondenza del modello/colore dell'auto in uso al ricorrente e agganci del cellulare del ricorrente alle celle del luogo e nell'orario del delitto, nonostante l'intestazione del telefono a terzo; per il capo N individuazione, tra le possibili targhe, di un'unica Fiat Panda compatibile, noleggiata dal ricorrente pochi giorni prima e localizzata nel luogo e nell'orario del reato, con riscontri video che lo avevano ripreso a utilizzarla poco prima; quanto al capo S il ricorrente non contestava il riconoscimento operato dalla vittima. Sulla lieve entità, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero espressamente valutato elementi ostativi (modalità aggressive, uso di arma, entità significativa del provento) rendendo infondato il motivo. Sulla recidiva e sulle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito, dati i precedenti e le modalità dei fatti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Corte costituzionale, sent. n. 86 del 13 maggio 2024
"mette conto ribadire quanto già osservato nella sentenza n. 120 del 2023 a proposito dell'estorsione, cioè che gli indici dell'attenuante di lieve entità del fatto - estemporaneità della condotta, scarsità dell'offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi - garantiscono che la riduzione della pena 'sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una condotta che pur sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della persona'"
Riconosce che la lieve entità può essere valutata anche per il reato di rapina, ma richiede un accertamento motivato sui parametri indicati; i giudici di merito possono escluderla se emergono modalità particolarmente lesive (es. uso di arma, aggressività, valore non trascurabile).
Art. 133 c.p.
Dispone i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la sentenza ricorda che il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente e che è sufficiente l'esame dell'elemento prescelto per motivare il diniego o la concessione.
Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 (Franco)
Principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire motivazione specifica sia che affermi sia che escluda la recidiva; detta obbligatorietà è adempiuta anche con argomentazione succinta che colleghi la condotta attuale a un processo delinquenziale continuativo.
Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 (Marigliano)
Conferma che ai fini delle attenuanti generiche il giudice di merito può prendere in considerazione anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; tale elemento può essere sufficiente per consentire o escludere l'attenuante.
Cass., Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996 (Romeo)
Ulteriore conferma del principio secondo cui anche un elemento singolo attinente alla personalità del reo o all'entità/modo di esecuzione del reato può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- La prova tecnica di agganci di celle telefoniche non ha valore assoluto se isolata; diventa decisiva se confluisce con altri elementi oggettivi (ritrovamento dell'apparecchio, corrispondenza temporale, dati di geo-localizzazione, immagini video, coincidenza con uso del veicolo).
- Un'indicazione parziale della targa o del veicolo può essere idonea a individuare il mezzo utilizzato quando la combinazione dei dati (modello/colore, lettere note della targa, noleggio, localizzazione) esclude ragionevolmente altre opzioni.
- La mancata identificazione della persona da parte della vittima non è necessariamente determinante se ci sono elementi che spiegano il mancato riconoscimento (es. il malvivente ha girato il volto) o se è forte la convergenza di prove oggettive.
- La circostanza attenuante della lieve entità per la rapina richiede una valutazione motivata sui parametri indicati dalla Corte costituzionale; l'uso di armi, modalità aggressive e valore non trascurabile del provento ostano alla sua applicazione.
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica che colleghi i precedenti alla condotta attuale; una motivazione anche sintetica è comunque valida se riferisce la prosecuzione del processo delinquenziale.
- Impugnazioni che si limitano a rinnovare censure di merito già esaminate dai giudici di merito o che sono generiche sono frequentemente dichiarate inammissibili; è necessario formulare motivi nuovi e specifici per la Cassazione.
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