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Sentenza

Sentenza n. 1574/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 494/2023 del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione, da spendere entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della Carta. La ricorrente ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato, la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Dalla documentazione in atti non risultava che il Ministero avesse adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato la prova del passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti dal giudicato e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di darvi integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo alla delega e alla subdelega e prevedendo l’attivazione su istanza della ricorrente entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo la prova della notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Definiscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni della pubblica amministrazione, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede dell’Amministrazione.
  • La mancata esecuzione, anche parziale, degli obblighi specificamente imposti da una sentenza passata in giudicato legittima il giudice dell’ottemperanza a dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa dopo l’inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere l’autorizzazione alla delega e alla subdelega, purché l’attività sostitutiva resti svolta sotto la responsabilità del commissario nominato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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