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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35102/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di credito personale stipulato nel 2009. Il mutuatario aveva agito per far accertare l’usurarietà degli interessi pattuiti e ottenere la restituzione delle somme versate. In primo grado era stata dichiarata la nullità della clausola sugli interessi moratori per superamento del tasso soglia, ma erano state rigettate le ulteriori domande relative al TAEG e alla ripetizione per difetto di prova del pagamento degli interessi di mora. In appello, invece, il giudice di merito ha ritenuto usurari gli interessi corrispettivi, includendo nel costo del credito anche due polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento, e ha condannato la banca alla restituzione degli interessi percepiti a tale titolo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) errata declaratoria di ammissibilità dell’appello avversario ex artt. 342 e 348-bis c.p.c.; 2) erroneo criterio di calcolo dell’usura, lamentando l’uso del TAEG invece del TEG/TEGM e l’inclusione delle polizze assicurative; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per difetto di prova del pagamento degli interessi e per mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita errata applicazione del principio di non contestazione; 5) ulteriore profilo sull’ammissibilità dell’appello. La banca sosteneva, inoltre, che la conseguenza dell’eventuale usura non fosse la gratuità del finanziamento ma una riduzione del tasso nei limiti dell’art. 117 t.u.b. o del tasso soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’inammissibilità dell’appello, osservando che l’atto conteneva in modo sufficientemente chiaro i capi impugnati, le modifiche richieste e le censure rivolte alla sentenza di primo grado, in linea con il criterio elaborato dalle Sezioni Unite sull’art. 342 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile, per aspecificità, la censura sul parametro di comparazione del tasso usurario, rilevando che la Corte territoriale aveva comunque accertato in fatto il superamento del tasso soglia considerando correttamente, ai fini del costo del credito, anche le polizze assicurative collegate e obbligatorie. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui il rimedio all’usura sarebbe una mera riduzione del tasso, ribadendo che l’art. 1815, comma 2, c.c. comporta la non debenza di qualsiasi interesse del tipo che ha superato la soglia. Quanto alla prova dei pagamenti e alla mancata produzione dei decreti ministeriali, la Corte ha distinto tra fatti da provare e fonti normative da conoscere d’ufficio: i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi sono stati qualificati come fonti integrative del diritto, soggette a iura novit curia, e non come meri atti amministrativi da produrre a cura della parte. Infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’art. 115 c.p.c., perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La banca è stata quindi condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello è ammissibile se individua con chiarezza i capi impugnati, le modifiche richieste e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 348-bis c.p.c.

    L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata quando il gravame consente al giudice di comprendere chiaramente le censure mosse alla sentenza.

  • art. 644 c.p.

    Ai fini dell’usura vanno considerati gli oneri collegati al credito; i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi integrano la disciplina primaria per la concreta individuazione del tasso soglia.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 1

    Rilevano tutti gli oneri applicati nel rapporto di credito, compresi quelli collegati funzionalmente e geneticamente al finanziamento, se computabili nel costo effettivo del prestito.

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2

    Il tasso effettivo globale medio viene rilevato trimestralmente dal Ministro competente e pubblicato; i relativi decreti sono necessari per individuare il tasso soglia di riferimento.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    In caso di pattuizione usuraria, il mutuatario non deve corrispondere alcun interesse del tipo che ha superato la soglia; la sanzione è la gratuità del finanziamento limitatamente a quel tipo di interesse.

  • art. 117 t.u.b.

    La Corte esclude che la disciplina dell’usura determini una mera riduzione automatica del tasso nei limiti di questa norma, ritenendo applicabile la sanzione della non debenza degli interessi usurari.

  • art. 2697 c.c.

    Non può essere dedotto in cassazione un vizio di legge che miri in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione fatti non contestati o fatti notori/personali, non per contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 113 c.p.c.

    Il giudice deve decidere secondo diritto e conoscere d’ufficio le fonti normative integrative del rapporto, comprese le norme regolative del tasso soglia in materia di usura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, è sufficiente che l’atto identifichi chiaramente i capi censurati e contenga una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni della decisione impugnata; non è richiesta una particolare forma né la redazione di una sentenza alternativa.
  • In materia di usura bancaria, nel calcolo del costo del credito devono essere inclusi gli oneri collegati alla concessione del finanziamento, compresi i costi di polizze assicurative quando risultino contestuali, obbligatorie o comunque funzionalmente connesse al prestito.
  • Il superamento del tasso soglia comporta, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., la non debenza degli interessi del tipo che ha oltrepassato la soglia, e non una mera riduzione del tasso entro limiti legali diversi.
  • I decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del TEGM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, hanno natura di fonti integrative del diritto in materia di usura e devono essere conosciuti d’ufficio dal giudice, in applicazione del principio iura novit curia.
  • La censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l’utilizzo di fatti non contestati, notori o di scienza personale del giudice; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
  • In cassazione, le doglianze formalmente qualificate come violazioni di legge sono inammissibili quando mirano in realtà a una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie compiute dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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