Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da una banca creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la cessione di una partecipazione sociale compiuta da un debitore in favore di due acquirenti. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal cedente; la corte d’appello aveva poi rigettato sia l’appello principale degli acquirenti sia quello incidentale del cedente, confermando integralmente la decisione. In cassazione gli acquirenti hanno dedotto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza d’appello non menzionava nell’intestazione né nel dispositivo la banca originaria appellata, pur essendo essa parte del giudizio, e che tale omissione avrebbe determinato incertezza assoluta sui soggetti destinatari della decisione. Hanno richiamato la giurisprudenza sull’omessa indicazione di una parte in sentenza e, in memoria, hanno insistito sul fatto che non vi sarebbe stato un mero errore materiale, ma un difetto di intelligibilità della pronuncia. Le parti controricorrenti hanno resistito eccependo anche l’improcedibilità, poi esclusa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di improcedibilità, poiché il ricorso era stato proposto nel termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Nel merito, ha affermato che l’omessa o inesatta indicazione del nome di una parte nell’intestazione della sentenza integra mero errore materiale, emendabile ex artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal complesso della motivazione risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità delle parti; diviene invece causa di nullità solo se comporta incertezza non eliminabile sulla riferibilità soggettiva della decisione o se rivela una violazione del contraddittorio. Nel caso concreto, la Corte ha osservato che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio e che la parte asseritamente omessa era in realtà individuabile nelle sue esatte generalità nel corpo della sentenza, con indicazione anche della sua veste processuale. Ha quindi escluso che la mancata menzione nell’intestazione e nel dispositivo potesse incidere sul contenuto, sulle ragioni della domanda o sull’efficacia soggettiva della sentenza. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui, nell’azione revocatoria, la declaratoria di inefficacia relativa può essere pronunciata nei confronti sia del cedente sia del cessionario del credito. Conseguentemente, oltre al rigetto del ricorso, ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità in favore di ciascuna controricorrente, nonché al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell’azione revocatoria, che consente di far dichiarare inefficace l’atto dispositivo nei confronti del creditore attore
art. 111 c.p.c.
richiamato per l’intervento nel giudizio dei cessionari del credito e la prosecuzione del processo da parte dei successori a titolo particolare
art. 132, comma 2, n. 2 c.p.c.
la sua violazione è stata dedotta come causa di nullità della sentenza per omessa indicazione di una parte; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, vi fosse nullità
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma invocata per censurare la nullità della sentenza o del procedimento
art. 287 c.p.c.
richiamato come rimedio per l’emendabilità dell’errore materiale nella indicazione delle parti
art. 288 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 287 c.p.c. come procedura di correzione dell’errore materiale
art. 101 c.p.c.
usato come parametro per distinguere il caso di omissione meramente materiale dal caso di violazione del contraddittorio
art. 325 c.p.c.
richiamato per affermare la tempestività del ricorso notificato nel termine breve
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata e la successiva richiesta di decisione in camera di consiglio
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
posto a fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di somme per lite temeraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
l. 24 dicembre 2012, n. 228
citata come legge modificativa del regime del contributo unificato
Massime di principio
- L’omessa o inesatta indicazione di una parte nell’intestazione della sentenza non determina nullità quando, dalla lettura complessiva del provvedimento, sia possibile individuare senza incertezze i soggetti destinatari della decisione.
- La nullità per difetto di indicazione delle parti sussiste solo se l’omissione comporta una reale incertezza non superabile sul contenuto soggettivo della pronuncia o rivela una violazione del contraddittorio.
- L’errore nella menzione di una parte può essere trattato come mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione, quando non incida sull’identità delle parti né sull’efficacia della sentenza.
- Nell’azione revocatoria la declaratoria di inefficacia relativa può riguardare sia il cedente sia il cessionario del credito, se entrambi risultano coinvolti nella tutela del credito azionato.
- La tempestività del ricorso va verificata in relazione al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
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