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Ordinanza

Ordinanza n. 2297/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 20.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Direzione Didattica Terzo Circolo di Aversa (Ce) con il quale vengono assegnate 11 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202506417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Istanza della dirigente ministeriale diretta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato nella sentenza di accoglimento e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale aveva ad oggetto l'annullamento del Piano Educativo Individualizzato che assegnava al minore 11 ore di sostegno su 40 ore settimanali e l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza. Con sentenza semplificata n. 62/2026 il ricorso era stato accolto e, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, era stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito. La dirigente della Direzione generale ha contestato la propria nomina per asserita incompetenza dell'ufficio, sostenendo che il compito spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale Campania, e ha chiesto la nomina di un diverso commissario. La parte ricorrente ha successivamente dichiarato in udienza l'avvenuto adempimento della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente ministeriale. Ha rilevato che l'adempimento alla sentenza era stato dichiarato dalla parte ricorrente e che, pertanto, non sussistevano le condizioni per attivare il commissario ad acta nel giudizio. Ha inoltre richiamato integralmente, quale precedente, la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690/2026 e di ulteriori ordinanze di identico contenuto, con le quali la medesima istanza era stata già dichiarata inammissibile per plurime ragioni e comunque confutata nel merito sulla base della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Non è stata disposta la sostituzione del commissario né alcuna ulteriore misura esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della nomina del commissario ad acta nella sentenza di accoglimento, per l'eventuale esecuzione della decisione in caso di mancata ottemperanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato a fondamento dell'ordine di oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale presupposto dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di accoglimento nomina un commissario ad acta per l'ipotesi di mancata ottemperanza, la relativa nomina non determina automaticamente l'attivazione dell'organo sostitutivo: occorre che permanga l'inadempimento dell'amministrazione e che ricorrano le condizioni previste dalla sentenza.
  • La sopravvenuta dichiarazione di adempimento della decisione da parte del ricorrente esclude le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio di esecuzione.
  • È inammissibile l'istanza con cui un soggetto nominato commissario ad acta contesta la propria nomina e chiede la sostituzione quando non sussistono più i presupposti concreti per l'attivazione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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