Cassazione Penale, Ordinanza n. 22963/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per reati in materia di stupefacenti. In appello, dopo avere proposto gravame, ha concordato la pena rinunciando a tutti i motivi di impugnazione, salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio, chiedendo l'applicazione della pena. Nel ricorso per cassazione ha dedotto erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso perché, nel cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di gravame comporta una preclusione anche nel giudizio di legittimità su questioni rinunciate, comprese quelle rilevabili d'ufficio. Ha quindi dichiarato l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il cd. patteggiamento in appello; l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli compatibili con l'accordo e produce effetti preclusivi anche nel successivo giudizio di cassazione sulle questioni rinunciate.
art. 129 c.p.p.
Invocato dal ricorrente come parametro per una possibile declaratoria immediata di proscioglimento, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per effetto della rinuncia intervenuta in appello.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso quale base del reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante o disposizione richiamata nella contestazione del reato in materia di stupefacenti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
senza formalità di procedura
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità procedurali.
art. 1, comma 56, L. n. 103 del 2017
Ha introdotto il patteggiamento in appello richiamato dalla giurisprudenza di legittimità quale fonte del potere dispositivo e delle correlate preclusioni.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di gravame operata dall'imputato in funzione dell'accordo sulla pena preclude la deduzione in cassazione delle questioni a cui si è rinunciato, anche se rilevabili d'ufficio.
- La preclusione derivante dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p. non incide solo sull'oggetto della cognizione del giudice di secondo grado, ma si estende all'intero sviluppo processuale, compreso il giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione investe questioni incompatibili con la rinuncia già prestata in appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22915/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22916/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22918/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22919/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22921/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_penale · 18 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22922/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →