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Sentenza

Sentenza del 08/02/2024 n. 126 - Corte di Giustizia UE

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 98 - Facoltà per gli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune cessioni di beni e prestazioni di servizi - Aliquota IVA ridotta applicabile all'alloggio fornito da alberghi e simili - Applicazione di tale aliquota soltanto alle strutture ricettive che dispongono di un certificato di classificazione - Principio di neutralità fiscale - Causa C-733/22

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sull'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (9%) all'alloggio fornito da alberghi e simili: l'autorità fiscale bulgara ha ritenuto che Valentina Heights non potesse applicare l'aliquota ridotta per i periodi in cui la struttura non era in possesso di un certificato di classificazione (o di un certificato provvisorio) e ha recuperato l'IVA alla aliquota ordinaria (20%). Valentina Heights aveva invece contestato tali recuperi sostenendo di aver svolto attività alberghiera e di aver fatto il necessario per ottenere la classificazione, mentre il Ministero del Turismo aveva rilasciato certificati provvisori solo tardivamente. La questione sollevata al Giudice pregiudiziale era se l'art. 98(2) e l'allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE ostino a una normativa nazionale che subordini l'aliquota ridotta all'obbligo del possesso di un certificato di classificazione o provvisorio.

La decisione

La Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 98(2) in combinato disposto con l'allegato III, punto 12, della direttiva IVA ostano a una normativa nazionale che condizioni l'applicazione dell'aliquota ridotta all'obbligo, per la struttura ricettiva, di disporre di un certificato di classificazione o di un certificato provvisorio, qualora tale normativa non limiti l'applicazione dell'aliquota ridotta ad aspetti concreti e specifici della categoria 'alloggio fornito da alberghi e simili'. Se invece la normativa nazionale limita l'aliquota ridotta a tali aspetti concreti e specifici, la limitazione è ammessa solo se rispetta il principio di neutralità fiscale. La Corte ha quindi fissato un quadro interpretativo: gli Stati membri possono applicare selettivamente aliquote ridotte ma solo isolando elementi concreti e specifici della categoria e senza violare la neutralità fiscale (ossia senza trattare in modo diverso beni/servizi sostanzialmente simili dal punto di vista del consumatore medio). Applicata al caso concreto, la sentenza indebolisce la posizione dell'amministrazione fiscale bulgara laddove la classificazione nazionale copre tutte le prestazioni della categoria e non costituisce un elemento concreto/specifico separabile, e richiama il giudice nazionale a verificare i fatti e la conformità alla neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), articolo 98, paragrafo 2

    Consente agli Stati membri, a titolo di facoltà, di applicare una o due aliquote ridotte esclusivamente alle categorie elencate nell'allegato III; l'applicazione selettiva è possibile ma soggetta ai limiti di isolamento di aspetti concreti e al rispetto della neutralità fiscale.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), allegato III, punto 12

    "alloggio fornito da alberghi e simili, compresi gli alloggi per vacanze e l'affitto di posti per campeggio e di posti per roulotte"

    Elenca la categoria cui può essere applicata l'aliquota ridotta; non definisce il termine 'alloggio fornito da alberghi e simili', lasciando margine agli Stati membri ma entro i limiti della neutralità fiscale e della necessità di isolare aspetti concreti/selettivi.

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), articolo 135, paragrafo 2, lett. a)

    "le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe"

    Stabilisce che la nozione di 'alloggio' può essere definita dal diritto nazionale ai fini dell'esenzione dall'affitto/locazione, conferendo agli Stati membri discrezionalità nella definizione delle operazioni imponibili, ma tale discrezionalità non può eludere i limiti derivanti dall'art.98 e dal principio di neutralità fiscale.

  • Legge bulgara sull'IVA (zakon za danak varhu dobavenata stoynost), articolo 66

    "L'aliquota di imposizione per l'alloggio fornito da alberghi e strutture simili ... è del 9%."

    Stabilisce in diritto interno l'aliquota ridotta applicabile all'alloggio; la Corte valuta la compatibilità della normativa di applicazione in combinazione con le condizioni poste dal diritto nazionale (es. certificato di classificazione).

  • Regolamento di attuazione della legge sull'IVA (pravilnik za prilagane), articolo 40

    "Per provare le prestazioni ... quest'ultima deve disporre di: 1. registro arrivi; 2. certificato di classificazione della struttura turistica; 3. fattura ..."

    Prevede la prova richiesta per beneficiare dell'aliquota ridotta; la Corte ha considerato che una richiesta generalizzata di certificazione per tutte le strutture può rendere inammissibile l'uso selettivo dell'aliquota se non è limitata a elementi concreti e rispettosa della neutralità.

  • Legge bulgara sul turismo (zakon za turizma), artt. 111, 113, 114, 133

    Disciplina la classificazione obbligatoria delle strutture turistiche, requisiti minimi, personale qualificato e obbligo di fornire servizi solo in strutture classificate o con certificato provvisorio; il regime nazionale di classificazione può rendere sistematica la condizione della certificazione per l'aliquota ridotta, circostanza che la Corte ha ritenuto richiedere verifica ai fini della compatibilità con la direttiva e la neutralità fiscale.

Massime di principio

  • Gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte alle categorie indicate dall'allegato III, ma se applicano la riduzione in maniera selettiva devono isolare aspetti concreti e specifici della categoria (non semplicemente imporre una condizione generale che copra tutta la categoria).
  • Una condizione nazionale che rende obbligatoria la classificazione per tutte le strutture ricettive (senza limitare l'aliquota ridotta a elementi specifici) è incompatibile con la direttiva; i giudici nazionali devono verificare se la classificazione riguarda tutte le prestazioni o solo aspetti separabili.
  • L'applicazione selettiva è ammessa solo se rispetta il principio di neutralità fiscale: servizi simili che soddisfano le stesse esigenze del consumatore medio non possono essere trattati in modo diverso a fini IVA a meno che le differenze siano rilevanti per il consumatore.
  • La verifica nazionale deve considerare elementi fattuali (es. se l'attività esercitata è rimasta sostanzialmente la stessa durante periodi con/senza certificato, se il ritardo nel rilascio è imputabile all'amministrazione, e l'effettiva percezione del consumatore medio) prima di negare retroattivamente l'aliquota ridotta.
  • Misure selettive volte a prevenire frodi, elusioni e abusi sono legittime, ma devono essere proporzionate, obiettive e mirate; una regola generalizzata che colpisce indistintamente tutte le operazioni autorizzate per legge rischia di violare la neutralità.

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