Sentenza n. 444/2026 - Lecce, Sezione 1
per declaratoria di illegittimità dell'atto di silenzio - inadempimento formatosi a seguito della istanza datata 23 aprile 2024, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale l'odierna ricorrente ha richiesto la indizione di una Conferenza di Servizi ed il conseguente adeguamento della parte narrativa del Permesso di Costruire n. 324/2011 rilasciato dal Comune di Lecce in favore della stessa rispetto alla parte grafica dell'allegato al citato titolo formatosi a seguito della istanza datata 23 aprile 2024, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale l'odierna ricorrente ha richiesto la indizione di una Conferenza di Servizi ed il conseguente adeguamento della parte narrativa del Permesso di Costruire n. 324/2011 rilasciato dal Comune di Lecce in favore della stessa rispetto alla parte grafica dell'allegato al citato titolo; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima richiesta, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata richiesta, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina, ove occorra, di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente inadempimento formatosi sull'istanza del 23 aprile 2024, nonché nota del Comune di Squinzano che aveva riscontrato l'istanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare e destinataria di un titolo edilizio rilasciato dal Comune di Lecce, aveva chiesto alle amministrazioni intimate l'indizione di una conferenza di servizi e l'adeguamento della parte narrativa del permesso di costruire n. 324/2011 alla parte grafica allegata. L'istanza era stata presentata dopo che il Comune di Squinzano aveva adottato un provvedimento di demolizione ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, ritenuto legittimo dal TAR e dal Consiglio di Stato. La ricorrente ha sostenuto che la nota del Comune di Squinzano del 23 aprile 2024 non costituisse un effettivo riscontro, ma avesse natura soprassessoria, e ha dedotto la violazione degli artt. 2, comma 1, e 14 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria e omessa motivazione. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio, l'accertamento dell'obbligo di provvedere con un atto espresso e la condanna delle amministrazioni a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dal Comune di Lecce. Ha affermato che la nota del Comune di Squinzano del 23 aprile 2024 costituiva un effettivo riscontro dell'istanza, contenente specifiche argomentazioni fattuali e giuridiche, e non un atto meramente soprassessorio. Un atto è soprassessorio quando solo apparentemente esercita il potere, mentre in concreto elude l'obbligo di provvedere, attraverso richieste istruttorie defatigatorie, il rinvio dell'esame o la sospensione del procedimento in casi non previsti dalla legge. Nel caso concreto, il Comune aveva motivato il diniego anche per relationem, richiamando le precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato che avevano definito le questioni relative alla difformità tra il permesso di costruire e i relativi allegati. La società non poteva quindi rimettere in discussione, nel giudizio sul silenzio, questioni già definitivamente decise. Le ulteriori contestazioni sono state ritenute generiche e non dimostrate. Le spese sono state eccezionalmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 14 l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla richiesta di indizione della conferenza di servizi; il ricorso è stato tuttavia respinto perché l'amministrazione aveva già fornito un riscontro espresso e motivato.
art. 97 Cost.
La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
art. 35 d.P.R. 380/2001
La disposizione aveva costituito il fondamento del precedente provvedimento di demolizione, la cui legittimità era stata già riconosciuta con sentenza del TAR e confermata dal Consiglio di Stato.
art. 117, comma 3, c.p.a.
La norma è stata invocata per la possibile nomina di un commissario ad acta, ma non è stata applicata poiché il ricorso avverso il silenzio è stato respinto.
Massime di principio
- Non sussiste silenzio-inadempimento quando l'amministrazione abbia adottato un atto espresso che riscontri l'istanza del privato con argomentazioni fattuali e giuridiche specifiche, anche mediante motivazione per relationem.
- Un atto è meramente soprassessorio, e quindi non idoneo ad adempiere l'obbligo di provvedere, quando simuli l'esercizio del potere ma in concreto eluda l'esame dell'istanza mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie, rinvii o sospensioni del procedimento non previste dalla legge.
- Nel giudizio avverso il silenzio non possono essere rimesse in discussione questioni già definitivamente risolte da precedenti pronunce giurisdizionali richiamate dall'amministrazione nel provvedimento di riscontro.
- La motivazione per relationem mediante richiamo a precedenti decisioni giudiziali è idonea a sostenere il provvedimento quando consenta di individuare le ragioni giuridiche del diniego e dia effettivo conto della richiesta del privato.
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