Sentenza n. 803/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla predisposizione dello schema di provvedimento di VIA e sulla conclusione del procedimento avviato con istanza del 3 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato un’istanza di VIA, successivamente perfezionata, relativa a un impianto eolico di potenza complessiva pari a 46,8 MW e alle relative opere di connessione. L’istanza è stata dichiarata procedibile e la documentazione è stata pubblicata; dopo la trasmissione di integrazioni si è svolta una nuova fase di consultazione pubblica, conclusa il 19 febbraio 2025. Secondo la ricorrente, dopo tale fase il procedimento è rimasto sostanzialmente fermo, nonostante l’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 prevedesse il termine per la pronuncia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA. Sono stati dedotti il silenzio-inadempimento del MASE e della Commissione, l’omessa conclusione del procedimento, l’omesso esercizio del potere sostitutivo e il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, quantificato in euro 14.597,68.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che, dopo la pubblicazione della documentazione, era inutilmente decorso il termine di 130 giorni previsto dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 per l’espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC mediante predisposizione dello schema di provvedimento di VIA. Poiché i termini del procedimento di VIA sono perentori e l’avvio del procedimento determina l’obbligo di conclusione espressa, il giudice ha ordinato al MASE di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tramite la Commissione, predisponendo lo schema di VIA. L’ordine è stato conformato precisando che la valutazione deve avvenire nel rispetto del sistema di priorità e delle quote di calendarizzazione dei progetti previsto dall’art. 8 d.lgs. 152/2006: il progetto può essere anticipato soltanto rispetto ai progetti PNIEC non prioritari appartenenti alla relativa quota, senza pregiudicare i progetti prioritari. Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, previa verifica dell’importo originariamente versato, in quanto conseguenza automatica del mancato rispetto del termine perentorio. Le spese di lite sono state integralmente compensate. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un’eventuale fase successiva, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempimento.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione...
Disciplina la presentazione dell’istanza, la verifica della completezza documentale e la successiva pubblicazione della documentazione; per i progetti di competenza della Commissione PNRR-PNIEC, dalla pubblicazione prende avvio l’attività istruttoria.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina il regime di pubblicità dell’istanza e la consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di VIA.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’art. 24 e comunque entro 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23
Fissa la scansione temporale per l’espressione della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA; il termine di 130 giorni per la Commissione è stato ritenuto inutilmente decorso.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33
Prevede un rimborso automatico del 50% dei diritti di istruttoria quale speciale indennizzo per il ritardo procedimentale.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Prevede l’intervento del titolare del potere sostitutivo, che deve adottare l’atto entro trenta giorni, previa eventuale acquisizione del parere ISPRA, ove la Commissione tecnica non si sia pronunciata.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori
Attribuisce natura perentoria ai termini del procedimento di VIA, con le conseguenze previste dalla legge n. 241/1990 per il ritardo dell’amministrazione.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria sui quali si calcola il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento generale della speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale prevista dal Codice dell’ambiente.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono l’azione avverso il silenzio e l’ordine giudiziale all’amministrazione di provvedere entro un termine prefissato.
art. 34, comma 1, lett. b, c.p.a.
Consente al giudice, nell’accogliere l’azione, di ordinare all’amministrazione di provvedere e di conformare le modalità di attuazione della pronuncia.
art. 8, commi 1 e 1-ter, d.lgs. 152/2006
Prevedono il criterio di priorità e il sistema delle quote di riserva per la calendarizzazione dei progetti, che devono essere rispettati anche nell’esecuzione della sentenza sul silenzio.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, i termini stabiliti dall’art. 25 d.lgs. 152/2006 sono perentori; il loro inutile decorso integra la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
- Quando il termine per l’espressione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC è inutilmente decorso, il giudice può accogliere l’azione avverso il silenzio e ordinare al MASE di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro un termine prefissato.
- L’ordine giudiziale di provvedere non può sovvertire il sistema legislativo di priorità e di quote per la calendarizzazione dei progetti; l’amministrazione deve esaminare il progetto entro il termine stabilito, ma nell’ambito della quota di appartenenza e senza pregiudicare i progetti prioritari.
- Il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di VIA comporta, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, previa verifica dell’importo effettivamente versato.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio può produrre un effetto conformativo modulato: il progetto può essere anticipato rispetto ai soli procedimenti di analoga natura ricompresi nella medesima quota, senza attribuire una prevalenza rispetto a progetti appartenenti a quote prioritarie.
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