Cassazione Civile, Sentenza n. 40845/2021 del 20/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento per complessivi €486.482,82 relativa a oneri di urbanizzazione, sanzioni e accessori. In primo grado e in appello l'opposizione è stata rigettata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (i) violazione delle norme sulla prescrizione (artt. 2943 e 2945 c.c.), sostenendo che la pendenza di giudizi amministrativi non avrebbe interrotto/sospeso la prescrizione; (ii) irregolarità/insufficiente contenuto della cartella esattoriale ai sensi del D.M. 321/1999 e L. 241/1990 (motivo relativo alla regolarità formale, qualificato in giudizio come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.); (iii) errore nel calcolo degli interessi e omesso esame di fatti decisivi (giudicato attinente al titolo).
La decisione
La Corte ha: (a) cassato senza rinvio la decisione impugnata limitatamente al secondo motivo, perché l'appello era improponibile essendo il motivo qualificato come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (art. 382, comma 3 c.p.c.); (b) dichiarato inammissibili gli altri motivi per difetto di specificità e per mancata indicazione puntuale degli atti e dei contenuti necessari a censurare il giudizio di merito (violazione art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.); (c) confermato la soccombenza integrale della ricorrente e l'addebito delle spese in favore dei resistenti, confermando la liquidazione operata in sede di merito e liquidando inoltre €7.000,00 oltre €200,00 per esborsi e spese a favore di ciascun resistente per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
La Corte ha ritenuto che la richiesta di rigetto della domanda avversa proposta dal creditore in un giudizio di accertamento negativo promosso dal presunto debitore produce effetto interruttivo della prescrizione ai sensi di questa norma.
art. 2945 c.c.
Gli effetti dell'interruzione previsti dall'art. 2943 si proiettano con gli effetti permanenti richiamati dall'art. 2945: la sospensione/interruzione resta rilevante anche dopo la conclusione del procedimento amministrativo o giudiziale.
art. 617 c.p.c.
Il motivo che riguarda la regolarità formale della cartella e la sua insufficienta precisione è stato qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; in tale ipotesi l'appello non è proponibile e la Corte ha cassato la sentenza per questa improponibilità.
art. 382 c.p.c.
La Corte ha applicato il principio per cui l'appello è improponibile quando il motivo impugnato concerne opposizioni agli atti esecutivi, richiamando la norma che prevede l'inammissibilità dell'appello in tali casi.
art. 366 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte ha ritenuto i motivi di ricorso non sufficientemente specifici nella parte in cui non venivano richiamati con precisione gli atti e i contenuti decisivi dei giudizi amministrativi e degli atti amministrativi costitutivi del titolo del credito, configurando la violazione di questa norma che impone la specificità delle censure in Cassazione.
art. 360 c.p.c.
art. 360, 1° comma n. 3 e art. 360, 10° comma n. 3 e n. 5 c.p.c.
La ricorrente ha invocato i vizi di violazione di norme di diritto e di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360; la Corte ha esaminato tali censure ma le ha dichiarate inammissibili per difetto di specificità e per insussistenza delle condizioni di riesame in questa sede.
D.M. 321/1999 e L. 241/1990
D.M. 321/1999; L. 241/1990
Richiamate dalla ricorrente in relazione al contenuto minimo della cartella esattoriale; tuttavia la Corte ha ritenuto che la mancata esatta riproduzione del contenuto della cartella nel ricorso e l'errata qualificazione del motivo abbiano reso la censura inammissibile o improponibile.
Massime di principio
- La mera pendenza di un giudizio amministrativo promosso dal presunto debitore, quando l'ente creditore si costituisce chiedendo il rigetto dell'impugnazione, può interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. e produrre gli effetti permanenti di cui all'art. 2945 c.c.
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche: è necessario richiamare esattamente gli atti, il loro contenuto e le parti del dispositivo impugnato; la mancanza di tali richiami rende il motivo inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c.
- Se il motivo di opposizione riguarda la regolarità formale della cartella come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), l'appello contro la decisione di merito su quel punto è improponibile ai sensi dell'art. 382 c.p.c.; la via del gravame è quindi preclusa.
- Per contestare calcoli di interessi o la determinazione degli accessori occorre richiamare puntualmente il provvedimento amministrativo costitutivo del titolo e le decisioni dei giudizi amministrativi che avrebbero inciso sul giudicato sostanziale; la generica lamentela non basta.
- In casi di soccombenza integrale del ricorrente, la parziale cassazione che non altera l'esito sostanziale del giudizio può comportare la conferma della liquidazione delle spese decisa in sede di merito e l'aggiunta delle spese di Cassazione.
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