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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25816/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/09/2023 che aveva rigettato le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) rispetto alla pena di 1 anno e 4 mesi per ricettazione (reato commesso nel 2007). Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario e vizio di motivazione, sostenendo che vi fossero elementi (allontanamento dagli ambienti criminosi da oltre dieci anni e fatto che il procedimento pendente fosse relativo a condotte del 2012) idonei a dimostrare il reinserimento sociale e che il Tribunale avesse rigettato apoditticamente la richiesta subordinata della detenzione domiciliare senza motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui la valutazione per l'applicazione di misure alternative deve tener conto non solo della natura e gravità del reato, ma soprattutto della condotta successiva del condannato e del suo comportamento attuale, elementi essenziali per accertare il recupero sociale e il rischio di recidiva; nelle richieste formulate prima dell'inizio dell'espiazione della pena è necessario considerare la condotta tenuta in stato di libertà dopo la condanna. Conseguentemente, il ricorso non è stato accolto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    La norma è invocata quale riferimento per l'applicabilità delle misure alternative; la Corte sottolinea che la valutazione di tali misure richiede l'esame della condotta successiva del condannato e del suo comportamento attuale.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Richiamato insieme all'art. 47; la Corte conferma che l'idoneità della misura alternativa va verificata anche in base al processo di recupero sociale e alla prevenzione della recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00, equamente determinata.

  • Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019 (Nicolao), Rv. 278174

    Precedente richiamato per affermare il principio consolidato secondo cui la valutazione delle misure alternative deve considerare la condotta successiva al reato e il comportamento attuale del condannato.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende, con riferimento al criterio che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto in mala fede.

Massime di principio

  • La concessione di misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) non dipende solo dalla natura del reato ma richiede prova di reale processo di reinserimento sociale: il comportamento del condannato dopo la commissione del reato e l'attuale condotta sono fondamentali.
  • Se la misura alternativa è richiesta prima dell'inizio dell'espiazione della pena, il giudice deve valutare la condotta tenuta in stato di libertà dopo la condanna per verificare l'idoneità della misura.
  • La mera affermazione di un lontano allontanamento dagli ambienti criminosi non è di per sé sufficiente; occorrono elementi concreti e attuali che dimostrino il recupero sociale e la riduzione del rischio di recidiva.
  • La mancata o insufficiente motivazione sul rifiuto di una richiesta subordinata (es. detenzione domiciliare) può essere oggetto di censura, ma per ottenere accoglimento è necessario indicare in modo preciso le omissioni o le contraddizioni della motivazione impugnata.
  • Il ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può comunque graduare la misura tenendo conto dell'assenza di mala fede.

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