Cassazione Penale, Ordinanza n. 28701/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, destinatario di una sentenza della Corte di appello di Roma divenuta irrevocabile il 18 luglio 2024, aveva chiesto alla medesima Corte la rescissione del giudicato; la richiesta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 12 febbraio 2025. L'interessato ha quindi proposto personalmente ricorso per cassazione contro tale ordinanza, deducendo sei censure: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 629-bis c.p.p., motivazione apparente, motivazione manifestamente contraddittoria, violazione dell'art. 159 c.p.p., violazione dell'art. 24 Cost. e illegittimità costituzionale dell'art. 629-bis c.p.p. La Corte di cassazione ha però esaminato in via preliminare la validità formale del ricorso e ha rilevato che esso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, senza la necessaria firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla l. n. 103/2017. Ha ribadito che il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere presentato dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; è irrilevante l'eventuale autentica della firma ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., perché tale autentica attesta solo la genuinità della sottoscrizione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
norma richiamata nei motivi di ricorso e relativa alla rescissione del giudicato, ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità formale del ricorso
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
l. 23 giugno 2017, n. 103
riforma che ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. rendendo necessaria la sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione
art. 571 c.p.p.
richiamato come disposizione modificata dalla l. n. 103/2017 nel quadro della disciplina delle impugnazioni
art. 39 disp. att. c.p.p.
l'autenticazione della sottoscrizione attesta solo la genuinità della firma e la riconducibilità dell'atto alla parte privata
art. 159 c.p.p.
richiamato tra i motivi di ricorso, ma non scrutinato per la declaratoria di inammissibilità
art. 24 Cost.
richiamato nel ricorso come parametro costituzionale, ma non esaminato nel merito
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la conseguenza economica dell'inammissibilità e l'assenza di ragioni di esonero
art. 613 c.p.p.
la Corte ribadisce il principio di necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore non sostituisce la necessaria sottoscrizione tecnica richiesta dall'art. 613 c.p.p., poiché attesta soltanto la genuinità della sottoscrizione e la sua riferibilità alla parte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte dispone per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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