Sentenza n. 1855/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 2377/2025 del 22.10.2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del capo di una sentenza del giudice ordinario che imponeva al Ministero l'accredito della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi € 1.500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro n. 2377/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a costituire la Carta e ad accreditarvi € 1.500,00 per ciascuna ricorrente, oltre interessi legali. Deducevano la mancata esecuzione di tale capo della pronuncia e chiedevano l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione. Il titolo era stato notificato al Ministero in forma esecutiva il 23 ottobre 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 31 marzo 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha allegato né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito o l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il titolo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni. Nel merito ha accertato la persistente mancata esecuzione della sentenza, in assenza di giustificazioni dell'Amministrazione. Ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, disponendo fin d'ora, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza.
art. 2697, comma 2, c.c.
Dopo l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, grava sul debitore la prova dell'adempimento o degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo quale base per la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario riconosciuto da un titolo esecutivo, il creditore deve provare la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento; spetta invece al debitore provare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione, ma comporta che, ove il creditore abbia provato il titolo e allegato l'inadempimento, l'amministrazione non assolve l'onere di dimostrare l'eventuale adempimento o altra causa impeditiva del credito.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per conformarsi al titolo e nominare fin d'ora un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato.
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