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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38547/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione delle esigenze cautelari: contestava che il Tribunale avesse dedotto il rischio di recidiva solo dalla gravità dei fatti senza tener conto della sua personalità (incensurato, occupato, stabile presenza familiare in Italia), dell'immediata ammissione degli addebiti e dell'assenza di elementi concreti di probabilità di commissione di nuovi reati; sosteneva inoltre la sproporzione della misura, chiedendo il mantenimento degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e denunciando un'indebita anticipazione degli effetti della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per avere fatto valere ragioni non consentite dalla legge. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di Perugia, che ha fondato la pericolosità su fatti oggettivi: rinvenimento complessivo di oltre 24 chilogrammi di cocaina (panetti nascosti in auto e nel garage), 50.500 euro in contanti, una pistola Beretta risultata oggetto di furto, numerosi telefoni e schede. Tali elementi hanno consentito di ritenere l'inserimento dell'indagato in un contesto criminale organizzato e la non occasionalità dell'attività, giustificando la misura massimamente afflittiva e l'esclusione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico per il rischio di contatti con complici e di inquinamento probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta la prova dell'imminenza del pericolo di ulteriori reati ma la permanenza della situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato il reato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'azione davanti al Tribunale per le misure cautelari; indica la competenza del Tribunale adito per il riesame dell'applicazione della misura

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Consente l'applicazione di misure cautelari quando permanga la situazione di fatto che ha reso possibile o favorito il reato; la Corte ha interpretato che non è richiesta la prova dell'imminenza di ulteriori reati, ma la persistenza delle condizioni che hanno agevolato la commissione del delitto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e misure sanzionatorie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso in cassazione per atti giudiziari; la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.

    Norma regolamentare relativa agli adempimenti esecutivi a carico della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto l'inoltro per gli adempimenti previsti

  • Giurisprudenza citata: Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022 (Gizzi, Rv.282891)

    Precedente interpretativo richiamato per confermare il principio secondo cui non è necessaria la prova dell'imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, purché permanga la situazione fattuale che ha agevolato il reato

Massime di principio

  • In sede di riesame cautelare la Corte di legittimità verifica principalmente se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari; la mancata contestazione della gravità indiziaria rende decisivo l'accertamento sulla congruenza della motivazione
  • Quantitativi ingenti di droga, occultamenti mediante vani ricavati, ingenti somme di denaro, detenzione di arma rubata e più telefoni sono elementi oggettivi fortemente indizianti di attività organizzata e giustificano la custodia in carcere anche in presenza di incensuratezza
  • La personalità del soggetto (incensuratezza, lavoro, famiglia) può essere neutralizzata dalla forza degli elementi oggettivi che indicano collegamenti organizzativi o non occasionalità del traffico
  • Il rispetto di precedenti misure coercitive (es. osservanza degli arresti domiciliari) non esclude automaticamente l'aggravamento della misura se emergono elementi che ne giustificano l'inasprimento
  • Ai sensi dell'art. 274 c.1 lett. c) non è richiesta la prova dell'imminenza di ulteriori reati: è sufficiente la persistenza di condizioni che hanno reso possibile il reato per giustificare la misura cautelare
  • In situazioni simili, la difesa dovrebbe concentrarsi sul contestare la valutazione fattuale (es. attribuzione delle somme/armi, riconducibilità degli elementi all'indagato, eventuali errori nelle acquisizioni probatorie) e proporre misure alternative concrete e proporzionate dimostrando l'assenza di collegamenti organizzativi

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