Sentenza n. 2197/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - in parte qua e nei limiti di interesse delle ricorrenti, del decreto ministeriale approvato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 28 luglio 2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 215 del 14 settembre 2022, recante “Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità”, ivi compresi, l’allegato 1 “Trasporti in condizioni di eccezionalità” e l’allegato 2 “Misure tecnico-gestionali di mitigazione del rischio da adottare fino al termine di entrata in vigore delle linee guida”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 28 luglio 2022 recante le Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità, inclusi gli allegati sulle procedure di trasporto e sulle misure tecnico-gestionali transitorie
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 10, comma 10-bis, del Codice della strada, deducendo la violazione dell'art. 10, comma 10-bis, del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 7-bis, comma 2, del d.l. n. 146/2021, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, abnormità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, sviamento ed erronea presupposizione. In particolare, è stata contestata la disciplina transitoria dell'allegato 2, che subordina il rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale a un'ispezione visiva dei manufatti presenti sull'itinerario, eseguita da un ingegnere e volta a escludere livelli di difettosità strutturale-fondazionale alta o medio-alta. Secondo le ricorrenti, gli adempimenti sarebbero tecnicamente impraticabili, economicamente insostenibili e tali da impedire il rilascio tempestivo delle autorizzazioni, determinando il blocco dei trasporti eccezionali. È stato inoltre dedotto il contrasto con il decreto ministeriale n. 204/2022, recante le linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti, che prevederebbe tempi di attuazione più ampi, nonché l'inattuabilità della disciplina per l'assenza di elenchi delle strade, la disomogeneità territoriale, l'insufficiente conoscenza delle infrastrutture e le difficoltà di coordinamento tra gli enti gestori. Le ricorrenti hanno anche chiesto ripetutamente il rinvio della trattazione, in ragione delle proroghe legislative dell'entrata in vigore delle Linee guida e della prospettata revisione della disciplina.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha rilevato che le progressive proroghe dell'entrata in vigore delle Linee guida avrebbero potuto far dubitare della persistenza dell'interesse, poiché avevano concesso agli operatori e ai gestori delle infrastrutture un ampio periodo per adeguarsi e prospettavano una possibile ridefinizione della disciplina nell'ambito del Piano nazionale per i trasporti eccezionali. Tuttavia, preso atto delle reiterate dichiarazioni di interesse delle ricorrenti, il Collegio ha deciso comunque il merito. Le censure sono state ritenute generiche, assertive e prive di riscontri documentali idonei a dimostrare l'effettiva complessità, impraticabilità e onerosità degli adempimenti. Nel merito, il TAR ha qualificato l'ispezione transitoria come una procedura semplificata, meramente visiva, senza necessità di particolare strumentazione tecnica, diretta a individuare difetti evidenti dei ponti dal punto di vista strutturale e fondazionale. L'onerosità è stata ritenuta solo genericamente affermata e non dimostrata, mentre i costi risultano funzionali e proporzionati alla prioritaria tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità. Il Collegio ha inoltre escluso il contrasto con il decreto Ponti, ritenendo ragionevole che le Linee guida sui trasporti eccezionali prevedano tempi più stringenti, poiché riguardano soltanto i manufatti interessati da tali trasporti, mentre il decreto Ponti concerne l'intero patrimonio nazionale di ponti e viadotti. Le criticità relative alla conoscenza del territorio e al coordinamento tra enti non dimostrano l'illegittimità della disciplina, costituendo anzi problemi che le Linee guida mirano ad affrontare. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10, comma 10-bis, d.lgs. n. 285/1992
Costituisce la base normativa per l'adozione delle Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità.
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
Disciplina le autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali, il cui rilascio è regolato, nella fase transitoria, dall'allegato 2 delle Linee guida.
art. 7-bis, comma 1, lett. c), d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
Ha introdotto la disciplina legislativa che ha previsto l'adozione delle Linee guida ministeriali.
art. 7-bis, comma 2-bis, d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021
Entro novanta giorni dall'adozione del Piano ... il tavolo istituito ... propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida
Prevede il coinvolgimento di amministrazioni, enti proprietari delle strade e associazioni di categoria nella definizione del Piano nazionale e nella possibile ridefinizione dei contenuti e dell'operatività delle Linee guida.
art. 54, comma 2, d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022
È richiamato quale disposizione che aveva inizialmente sospeso l'applicazione della disciplina fino al 31 dicembre 2022.
art. 9-bis, comma 1, lett. a), d.l. n. 115/2022, conv. in l. n. 142/2022
È richiamato quale disposizione successiva concernente la sospensione dell'applicazione della disciplina.
d.m. n. 204/2022
Le Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti costituiscono il parametro di confronto invocato dalle ricorrenti; il TAR esclude il contrasto, valorizzando il diverso ambito applicativo dei due decreti.
art. 7, comma 4-septies, d.l. n. 202/2024, conv. in l. n. 15/2025
Ha ulteriormente modificato la disciplina, prorogando l'entrata in vigore delle Linee guida e prevedendo la possibile armonizzazione con il Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità.
Massime di principio
- La genericità e l'assenza di riscontri documentali non sono sufficienti a dimostrare l'illegittimità di una disciplina amministrativa per asserita impraticabilità tecnica o insostenibilità economica degli adempimenti previsti; tali profili devono essere concretamente provati.
- Una procedura transitoria che impone un'ispezione meramente visiva, eseguibile senza particolare strumentazione tecnica e finalizzata a escludere difetti strutturali evidenti dei manufatti, può ritenersi ragionevole e proporzionata quando sia diretta a garantire condizioni minime di sicurezza per attività caratterizzate da dimensioni e pesi eccezionali.
- La diversa ampiezza dell'ambito applicativo di due discipline tecniche può giustificare tempi di attuazione differenti: una disciplina speciale riferita ai soli manufatti interessati da trasporti eccezionali può prevedere tempi più stringenti rispetto a una disciplina generale riguardante l'intero patrimonio nazionale di ponti e viadotti.
- Nella disciplina dei trasporti eccezionali, la tutela della sicurezza della circolazione, della stabilità dei manufatti e della pubblica incolumità può giustificare adempimenti e costi a carico degli operatori, purché adeguati e proporzionati alla finalità perseguita.
- La mera esistenza di criticità organizzative o informative tra gli enti gestori non dimostra l'illegittimità della disciplina quando tali criticità costituiscano proprio l'oggetto delle attività di ricognizione, monitoraggio e coordinamento che la disciplina intende promuovere.
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