Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20665/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione dell'ordine di demolizione emesso con sentenza del Pretore di Nola n.125/1997. La ricorrente sosteneva che una istanza del Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno, volta a ottenere un parere sulla possibilita' di 'ripristino delle condizioni di condonabilita'' per immobili abusivi, avrebbe reso attuale la richiesta di sospensione della demolizione e avrebbe ripristinato concrete probabilita' di sanatoria. Inoltre si censurava la valutazione sull'ostativita' della normativa antisismica, sostenendo che profili di sismicita' dovessero essere valutati con accertamento tecnico nell'ambito della procedura di condono.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericita'. Ha ritenuto che la ricorrente non abbia specificamente contrastato le ragioni della ordinanza impugnata, limitandosi a riferire in modo generico a una richiesta di parere comunale senza spiegare i fondamenti giuridici per il presunto 'ripristino delle condizioni di condonabilita''. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui opere abusive ultimate entro il 31/12/1993 possono essere condonate solo se, a quella data, possedevano i requisiti di legge, e che interventi successivi non possono rendere sanabile cio' che non lo era alla data ultima prevista dalla norma, salvo i limiti già previsti dalla legge. Ha altresi' osservato che la censura sulla sismicita' e' indifferente in quanto non specificamente contrastata. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. a) d) ed e)

    Norma richiamata in relazione ai vizi contestati nel ricorso per cassazione; la Corte osserva che il motivo era generico e non correlato analiticamente alle ragioni della decisione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di sostenere le spese del procedimento da parte della parte soccombente; applicata per la condanna della ricorrente alle spese

  • L. 23 dicembre 1994, n. 724 art. 39

    applicabilita' delle disposizioni in materia di condono edilizio alle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 e con limiti di ampliamento

    La Corte interpreta la norma nel senso che la sanatoria e' possibile solo per le opere che, alla data del 31/12/1993, gia' possedevano i requisiti richiesti; non e' consentito intervenire successivamente per rendere sanabili opere che a quella data non lo erano

  • L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 35 comma 14 e art. 43 comma 5)

    Richiamate come limiti delle possibilita' di interventi successivi compatibili con il condono: lavori di rifinitura o interventi strettamente necessari per rendere funzionali edifici incompleti per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali

  • DPR 380/2001 art. 36

    Principio della 'doppia conformita' per la sanatoria: l'opera deve essere conforme sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; non e' ammessa la sanatoria condizionata a interventi correttivi ex post per rendere conforme cio' che non lo era alla data di realizzazione

  • DPR 380/2001 art. 36-bis (novella introdotta dal D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024)

    «in caso di interventi realizzati in parziale difformita' ... il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonche' ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione...»

    La norma introduce una deroga limitata che consente, in specifiche ipotesi e a determinate condizioni, la presentazione di richieste di sanatoria anche per interventi in parziale difformita'; tuttavia non autorizza sanatorie parziali che lascino inalterata altra parte dell'opera abusiva e consente condizionamenti soltanto nei limiti espressamente previsti (interventi necessari a garantire requisiti di sicurezza, rimozioni di parti non sanabili, etc.)

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilita' della parte nella determinazione della causa di inammissibilita'; la Corte di legittimita' ne trae spunto per non ritenere il ricorso presentato 'in colpa' e per determinare equitativamente la somma per la Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve confrontarsi punto per punto con le ragioni motivate del provvedimento impugnato: censure generiche o semplici allegazioni non sono sufficienti e rendono il ricorso inammissibile
  • La mera comunicazione o istanza di un funzionario comunale volta a ottenere un parere non crea automaticamente una nuova situazione giuridica utile a rendere 'attuale' una precedente richiesta di sospensione di demolizione: occorre dimostrare concreto e specifico fondamento giuridico
  • Per il condono edilizio (norma art.39 L.724/1994 e L.47/1985) rilevano le condizioni dell'opera alla data ultima prevista dalla legge; interventi successivi volti a modificare la volumetria o lo stato dei luoghi non possono in genere rendere sanabile cio' che non lo era a quella data
  • La nuova disciplina (art.36-bis DPR 380/01) introduce limiti alla rigidita' del divieto di condono 'condizionato', ma riguarda ipotesi specifiche e non autorizza sanatorie parziali o generiche; le condizioni e le prescrizioni devono essere dettagliate e rispettare i requisiti di legge
  • Questioni tecniche come la sismicita' richiedono generalmente accertamenti tecnici nel merito della procedura di condono; tuttavia, la loro sollevazione in cassazione deve essere specifica e motivata per essere efficace
  • Chi propone impugnazione assume il rischio delle spese e di eventuali sanzioni se il ricorso e' dichiarato inammissibile per negligenza o genericita'; e' opportuno valutare preliminarmente la fondatezza giuridica e la precisione delle censure

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.