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Ordinanza

Ordinanza n. 1245/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per accertare e dichiarare l'illegittimità - previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare.

Giustizia amministrativa202514124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare non per carenza originaria dei presupposti, ma per sopravvenuta carenza d'interesse, ritenendo che la richiesta di appuntamento fosse stata già positivamente riscontrata dalla rappresentanza diplomatica di Islamabad. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione principale relativa all'accertamento dell'illegittimità del silenzio.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, previa tutela cautelare, in relazione alla richiesta di un appuntamento per formalizzare una domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare. Nelle more della decisione sull'istanza cautelare, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare un'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Il testo non espone ulteriori motivi di censura né deduzioni specifiche dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza cautelare è stata respinta perché, nelle more della sua trattazione, è venuto meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione favorevole, da parte dell'amministrazione, della richiesta cui si riferisce un'istanza cautelare fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla misura cautelare; l'istanza deve pertanto essere respinta per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • Il venir meno dell'interesse alla tutela cautelare non equivale, di per sé, alla definizione nel merito dell'azione principale contro il silenzio amministrativo, salvo quanto diversamente disposto dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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