Ordinanza n. 1245/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per accertare e dichiarare l'illegittimità - previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare non per carenza originaria dei presupposti, ma per sopravvenuta carenza d'interesse, ritenendo che la richiesta di appuntamento fosse stata già positivamente riscontrata dalla rappresentanza diplomatica di Islamabad. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce nel merito l'azione principale relativa all'accertamento dell'illegittimità del silenzio.
Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per presentare una domanda di visto d'ingresso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, previa tutela cautelare, in relazione alla richiesta di un appuntamento per formalizzare una domanda di visto per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare. Nelle more della decisione sull'istanza cautelare, l'Amministrazione ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare un'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio. Il testo non espone ulteriori motivi di censura né deduzioni specifiche dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza cautelare è stata respinta perché, nelle more della sua trattazione, è venuto meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione favorevole, da parte dell'amministrazione, della richiesta cui si riferisce un'istanza cautelare fa venir meno l'interesse concreto e attuale alla misura cautelare; l'istanza deve pertanto essere respinta per sopravvenuta carenza d'interesse.
- Il venir meno dell'interesse alla tutela cautelare non equivale, di per sé, alla definizione nel merito dell'azione principale contro il silenzio amministrativo, salvo quanto diversamente disposto dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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