Cassazione Penale, Ordinanza n. 28545/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a nove mesi di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di detenzione e cessione a fini di spaccio di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia il ricorso risulta proposto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto all'albo abilitato al patrocinio in Cassazione; tale difetto di legittimazione processuale determina una causa di inammissibilità assorbente, rilevabile de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha assorbito ogni esame del motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Costituisce il titolo di reato per il quale era stata confermata la condanna in appello; dalla sentenza emerge che si tratta di una fattispecie in materia di stupefacenti con pena detentiva e pecuniaria.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; se presentato personalmente dall'interessato è inammissibile, e tale vizio è preliminare e assorbente rispetto ai motivi di merito.
legge n. 103 del 2017
Le modifiche introdotte consentono la declaratoria di inammissibilità 'de plano' nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, come nel caso di ricorso personale non consentito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, in luogo di un difensore munito di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
- L'inammissibilità derivante dalla mancata sottoscrizione/proposizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista costituisce causa preliminare e assorbente, che impedisce l'esame dei motivi dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali attinenti alla sua proposizione, la Corte applica le conseguenze economiche previste dalla legge, ivi compreso il versamento alla Cassa delle Ammende.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata de plano quando il vizio risulta ictu oculi dagli atti, senza necessità di ulteriore approfondimento del merito.
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