Cassazione Civile, Ordinanza n. 16780/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché verifichi la conformità a diritto della decisione arbitrale relativa all'impugnativa societaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio-amministratore)
La controversia
La controversia trae origine da un lodo arbitrale che aveva deciso una impugnazione di deliberazioni societarie, in particolare una deliberazione del consiglio di amministrazione della società. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del lodo proposta dalla socia/amministratrice e dalla società, ritenendo che gli arbitri avessero deciso secondo equità, che non fosse consentito il sindacato su errores in iudicando per effetto dell'art. 829, comma 3, c.p.c., e che non sussistessero nullità rilevanti, incluso il tema della tutela dei terzi in buona fede. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 dello statuto sociale, sostenendo che gli arbitri non avevano nemmeno implicitamente deciso secondo equità; (2) violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 5/2003, assumendo che, esclusa la decisione secondo equità, fosse comunque ammissibile il controllo sulle violazioni di legge, anche perché la clausola compromissoria era anteriore al d.lgs. n. 40/2006; (3) ulteriore violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso il sindacato su violazioni di norme poste a tutela di interessi generali, in relazione alla decadenza dall'impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione.
Norme richiamate
art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per sostenere la nullità del lodo; la Corte non si sofferma su questo profilo perché assorbito dall'accoglimento del secondo motivo
art. 829, comma 3, c.p.c.
la Corte ribadisce che, in generale, la deduzione di errores in iudicando nel lodo è limitata; tuttavia, nel caso disciplinato dall'art. 36 d.lgs. n. 5/2003, opera la regola speciale che impone agli arbitri di decidere secondo diritto
art. 36 dello statuto sociale
richiamato nel lodo e nel giudizio di merito come base della clausola compromissoria; la Corte osserva che il suo mero richiamo non basta a fondare la conclusione che gli arbitri abbiano deciso secondo equità
art. 36 d.lgs. n. 5/2003
"Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari"
norma speciale che, nelle impugnazioni di delibere societarie, impone la decisione secondo diritto e consente l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto anche se la clausola compromissoria prevede equità o non impugnabilità
art. 2388 c.c.
richiamato come norma sulla impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; la Corte afferma che l'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 va interpretato estensivamente e comprende anche tali delibere
art. 2377 c.c.
evocato dalla giurisprudenza richiamata come riferimento delle delibere assembleari impugnabili; la Corte collega l'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 anche a tale disciplina
art. 2378 c.c.
richiamato nel ricorso come disposizione collegata al termine di impugnazione della deliberazione societaria
d.lgs. n. 40/2006
la Corte precisa che la disciplina del 2006 non incide sulla speciale regola dell'art. 36 d.lgs. n. 5/2003; per gli statuti anteriori e, più in generale, per la norma speciale, resta ammessa l'impugnazione per errores in iudicando
art. 829 c.p.c.
richiamato anche nel suo complesso quale norma dell'impugnazione del lodo arbitrale, in particolare per il rapporto tra equità, violazione di legge e limiti dell'impugnazione
Massime di principio
- In materia di arbitrato societario, quando l'oggetto del giudizio è la validità di deliberazioni sociali, gli arbitri devono decidere secondo diritto anche se la clausola compromissoria prevede equità o lodo non impugnabile.
- L'art. 36 d.lgs. n. 5/2003 è norma speciale e, per le controversie sulla validità delle deliberazioni assembleari o del consiglio di amministrazione, consente l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale ai sensi dell'art. 829 c.p.c.
- La qualificazione della decisione arbitrale come resa secondo equità non può fondarsi sul solo richiamo alla clausola compromissoria, ma deve emergere dal contenuto complessivo del lodo; tuttavia, nelle controversie societarie sulla validità delle delibere, tale qualificazione non può comunque escludere il controllo di legalità imposto dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale dell'arbitrato societario prevale sulla regola generale dell'art. 829, comma 3, c.p.c.; pertanto, la limitazione all'impugnazione per errores in iudicando non opera quando ricorre l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 36 d.lgs. n. 5/2003.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16669/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16686/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16687/2022 del 24/05/2022
- ordinanza_civile · 24 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2022 del 24/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →