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Sentenza

Sentenza n. 1656/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso interno per il conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.S. Materno-Infantile del Distretto sanitario n. 68, nonché deliberazione di conferimento dell’incarico e, in via subordinata, atti aziendali presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (associazione professionale)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha impugnato l’avviso interno pubblicato il 16 giugno 2025 per il conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.S. Materno-Infantile del Distretto sanitario n. 68 e la deliberazione del 9 luglio 2025 con cui l’incarico è stato conferito all’unico candidato. Ha contestato la clausola che ammetteva i dirigenti medici a tempo indeterminato in servizio presso il distretto con anzianità superiore a cinque anni, deducendo che essa escludeva implicitamente i dirigenti psicologi senza giustificazione rispetto alle funzioni multidisciplinari dell’unità. Ha invocato violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, disparità di trattamento, sviamento, manifesta illogicità e contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione, chiedendo l’ammissione degli psicologi in applicazione del favor partecipationis e l’accertamento del loro diritto a partecipare. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di legittimazione dell’associazione, anche per un possibile conflitto tra associati; nel merito ha sostenuto che la clausola non escludeva espressamente gli psicologi, i quali avrebbero potuto presentare domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia è stata promossa da un’associazione che tutela un interesse collettivo della categoria, e non da un dipendente che contesta lo svolgimento della selezione nel proprio rapporto di lavoro; la posizione dedotta è quindi di interesse legittimo. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione: l’interesse collettivo dell’associazione può riguardare una parte degli associati, purché non entri in conflitto con quello di altri associati; qui l’azione mirava ad ampliare la platea includendo gli psicologi e non a escludere i medici, sicché non è stato ravvisato un conflitto. Nel merito ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Dall’Atto aziendale risultavano, tra le funzioni dell’unità, attività consultoriali e assistenziali e servizi di rilievo psicologico rivolti a donne, giovani e adolescenti; non emergeva una prevalenza delle competenze mediche tale da giustificare la riserva dell’incarico ai soli medici. L’avviso è stato pertanto annullato parzialmente nella parte in cui ammetteva i soli dirigenti medici in servizio a tempo indeterminato presso il Distretto n. 68 con anzianità superiore a cinque anni. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Tirando le fila delle considerazioni svolte, l’avviso gravato si rivela distonico con le divisate risultanze nella parte in cui implicitamente limita la partecipazione ai dirigenti medici pur non essendovi motivi per ritenere le competenze di questi, rispetto all’incarico di responsabilità da assolvere, prevalenti rispetto alle competenze degli psicologi.

    La riserva ai dirigenti medici non è giustificata dai principi di imparzialità e buon andamento quando, considerate le funzioni effettive della struttura, non risulti una prevalenza delle competenze mediche rispetto a quelle psicologiche.

Massime di principio

  • Per gli incarichi direttivi relativi a strutture sanitarie multidisciplinari, l’accesso pluricategoriale costituisce il criterio da privilegiare quando le funzioni effettive della struttura non dimostrino la prevalenza delle competenze di una sola categoria professionale; una limitazione a una specifica categoria richiede ragioni di funzionalità rispetto all’interesse pubblico adeguatamente giustificate.
  • La legittimazione di un’associazione a tutela di un interesse collettivo non richiede che la tutela produca un vantaggio individuale per ciascun associato; può riguardare una parte degli iscritti, purché l’interesse azionato non sia in conflitto con quello di un’altra parte degli associati.
  • La controversia promossa da un ente associativo per contestare la legittimità di un avviso di selezione, in tutela dell’interesse collettivo della categoria e al di fuori di un rapporto di lavoro individuale con l’amministrazione, appartiene alla giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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