Cassazione Penale, Ordinanza n. 30731/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento dell'organo dell'esecuzione che aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra tre sentenze di condanna relative a plurimi furti in abitazione commessi in un arco temporale compreso tra ottobre 2015 e settembre 2016. Sosteneva, in sostanza, che le violazioni fossero omogenee e che dovesse essere riconosciuta la continuazione. La Corte rileva però che l'ordinanza impugnata aveva motivato in modo puntuale la mancanza di elementi concreti idonei a dimostrare una previa e unitaria ideazione, e che le censure del ricorso miravano soprattutto a una diversa lettura del fatto e della motivazione, quindi non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente escluso la continuazione perché dalle sentenze non emergevano indicatori concreti di un unico disegno criminoso, non bastando l'omogeneità dei reati, la loro contiguità cronologica o l'analogia dei titoli di reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Richiamato implicitamente il potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione in sede esecutiva; il riconoscimento richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori dell'unitarietà del disegno criminoso.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, presuppone una verifica concreta e approfondita di indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso, quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali singole, sistematicità e programmazione originaria delle condotte successive.
- La sola omogeneità delle violazioni, la mera analogia dei titoli di reato o la vicinanza cronologica dei fatti non sono sufficienti a fondare il medesimo disegno criminoso, se i reati risultano frutto di determinazioni estemporanee.
- L'onere di allegazione grava su chi chiede la continuazione: devono essere dedotti elementi specifici e concreti idonei a sorreggere la richiesta; in mancanza, il giudice può legittimamente respingerla.
- La valutazione sull'esistenza degli indici sintomatici dell'unitarietà del progetto criminoso è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e priva di vizi manifesti.
- Il programma criminoso non coincide con una generale abitualità delittuosa o con una scelta di vita criminale: quest'ultima è concetto diverso, apprezzato da altri istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
Come è indicizzato
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