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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che il giudice d'appello avesse motivato insufficientemente l'applicazione della ritenuta del 12,50% sull'intero capitale liquidato. Secondo l'Agenzia, la CTR non aveva distinto tra la quota costituita dalla sorte capitale, derivante dai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e la quota corrispondente al rendimento ottenuto mediante l'investimento sul mercato del capitale accantonato. Inoltre, non era stata considerata la diversa disciplina applicabile alle somme maturate prima e dopo il 1° gennaio 2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a una diversa sezione della CTR dell'Emilia. Il giudice del rinvio dovrà accertare il funzionamento concreto dei fondi PIA/FONDENEL, verificare se il capitale sia stato effettivamente investito sul mercato, determinare il rendimento netto conseguito e quantificare la parte della prestazione riconducibile a tale rendimento. Solo su quest'ultima componente potrà essere applicata la ritenuta del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, mentre la parte restante dovrà essere assoggettata a tassazione separata. Per le somme maturate fino al 31 dicembre 2000 occorre quindi distinguere tra sorte capitale e rendimento; per quelle maturate dal 1° gennaio 2001 trova applicazione integralmente la tassazione separata.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16 e 17, comma 1, lett. a)

    Prevedono il regime di tassazione separata per determinate somme derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro, applicabile alla componente qualificabile come sorte capitale e, dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione di previdenza complementare.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4

    È richiamato nel quadro della disciplina fiscale dei redditi derivanti da prestazioni finanziarie e di capitale, ma la Corte applica più specificamente la ritenuta prevista dalla legge n. 482 del 1985 al rendimento netto.

  • Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Prevede la ritenuta del 12,50% sulla componente di rendimento finanziario netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente alle somme maturate prima del 1° gennaio 2001.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9

    Ha previsto la tassazione separata per le prestazioni in forma di capitale e per determinati riscatti dei fondi di previdenza complementare, con disciplina riferita agli iscritti successivi all'entrata in vigore del decreto e alle successive modifiche normative.

  • D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha introdotto la tassazione separata sia per le prestazioni in forma di capitale sia per quelle in forma di rendita, eliminando la possibilità di distinguere fiscalmente tra capitale e rendimento ai fini del regime applicabile all'intera prestazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello su un fatto decisivo e controverso, ossia la composizione e la natura delle somme liquidate.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di previdenza integrativa aziendale maturate prima del 1° gennaio 2001, non si può applicare automaticamente la ritenuta del 12,50% sull'intero importo liquidato: occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario netto.
  • La ritenuta del 12,50% è applicabile solo alla quota effettivamente derivante dall'investimento e dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; la quota corrispondente ai contributi versati resta soggetta a tassazione separata.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve poter dimostrare, anche tramite la documentazione del fondo, i meccanismi di investimento, il rendimento conseguito e il criterio con cui le plusvalenze sono state attribuite alla posizione individuale.
  • La qualificazione formale del fondo o del contratto non è decisiva: conta il funzionamento concreto della gestione, in particolare l'effettivo impiego finanziario delle somme e la presenza di un rendimento autonomo rispetto ai contributi.
  • Per le somme maturate dal 1° gennaio 2001, la prestazione è soggetta integralmente al regime di tassazione separata, senza distinzione tra sorte capitale e rendimento.
  • In caso di accertamenti incompleti sulla composizione della prestazione, la sentenza può essere cassata con rinvio affinché il giudice determini analiticamente le diverse componenti fiscali.

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