Cassazione Civile, Ordinanza n. 38014/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente era stato raggiunto da un avviso di accertamento sintetico (c.d. redditometro) per l'anno d'imposta 2004, fondato sulla disponibilità di un bene-indice rappresentato da un finanziamento soci in conto capitale di euro 225.000 a favore di una società poi trasformata e successivamente fallita. Nei gradi di merito il contribuente aveva contestato, tra l'altro, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, l'insufficienza degli indizi posti a base dell'accertamento, e la riferibilità delle somme non alla sua capacità reddituale ma alla società stessa. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità, nonostante l'atto di gravame contenesse censure puntuali e decisive: mancato invito al contraddittorio, difetto di motivazione dell'avviso, prova che l'aumento di capitale era finanziato con risorse sociali, e contraddittorietà dell'accertamento rispetto alla stessa pretesa dell'Ufficio. Gli altri due motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente e che, quando dall'atto di gravame emerga comunque in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'onere di specificità è assolto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR per la Campania - Napoli affinché esamini il merito dell'impugnazione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta come vizio di legittimità
la censura è stata veicolata come violazione di legge processuale per contestare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
difetto di specificità dei motivi di appello
nel processo tributario la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità deve essere applicata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto, letto nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva di una norma eccezionale che limita l'accesso alla giustizia
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è una sanzione eccezionale e va interpretata restrittivamente.
- L'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando, dall'atto di gravame considerato nel suo complesso, risulti comunque in modo chiaro e inequivoco il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado, anche mediante la riproposizione delle originarie ragioni di contestazione.
- Se il giudice di merito definisce la causa con una statuizione pregiudiziale di inammissibilità e svolge poi considerazioni sul merito ad abundantiam, il motivo di impugnazione può utilmente investire solo la statuizione pregiudiziale, non anche le argomentazioni di merito.
- Quando il motivo accolto è pregiudiziale rispetto agli altri, questi ultimi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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