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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48822/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza contro il decreto di sequestro preventivo del 14/03/2023 emesso dal GIP di Vallo della Lucania in relazione al reato previsto dall'art. 10‑quater del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha prospettato quattro motivi: (1) vizio procedurale per mancata/ritardata trasmissione degli atti al riesame (richiamando gli artt. 324 e 309 c.p.p.) con conseguente inefficacia del decreto; (2) carenza di indizi a suo carico, sostenendo l'effettiva esecuzione dei corsi contestati; (3) mancata idonea motivazione sul "periculum in mora" e contestazione della valutazione sulla natura ultronea del sequestro rispetto alle somme già asportate, nonché sull'estensione ai beni personali (automezzo e quote sociali); (4) violazione dell'art. 319 c.p.p. per mancata pronunzia sui motivi aggiunti verbalmente in udienza, relativi all'offerta di cauzione di €3.000 per ottenere la revoca del sequestro dell'automezzo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il ricorso era limitato all'interesse esclusivo del Teta (la procura speciale era conferita solo per il suo interesse personale), pertanto la parte relativa alle somme appartenenti alle società amministrate dal Teta era inammissibile per carenza di interesse. Quanto ai motivi di merito: (i) il primo motivo è manifestamente infondato: in materia di riesame del sequestro non si applica il termine perentorio di 5 giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p.; rileva invece l'art. 324, comma 3, c.p.p., con termine non perentorio e con decorrenza dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti; inoltre il motivo era generico e non indicava date o precise modalità della presunta tardiva trasmissione; (ii) il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché in cassazione non è consentita la rivalutazione del merito probatorio se non per vizi di legge nella motivazione; (iii) il terzo motivo è manifestamente infondato poiché si limita a una rivisitazione del merito e a contestare la lettura dei verbali di sequestro (che costituirebbe un vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione non dedotto nei termini ammessi); (iv) il quarto motivo è inammissibile perché attiene a una istanza non proponibile davanti al tribunale del riesame e quindi non deducibile in cassazione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa (tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • D.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale relativa al reato che ha giustificato il sequestro; la decisione non entra nel merito della qualificazione penale ma si limita a considerazioni processuali sul sequestro adottato in relazione a tale fattispecie

  • Codice di procedura penale

    L'art. 324 (riesame) disciplina i termini e le modalità di formazione dell'istruttoria davanti al tribunale: la Corte ha ritenuto che il termine previsto da tale articolo ha natura meramente ordinatoria quando la trasmissione degli atti è frazionata e che il termine perentorio decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti

  • Codice di procedura penale

    L'art. 309 prevede termini per la comunicazione degli atti relativi alle misure; la Corte ha affermato che il termine perentorio di cinque giorni previsto dal comma 5 non è applicabile al riesame dei provvedimenti di sequestro dopo le modifiche normative e giurisprudenziali richiamate, non potendosi utilizzare tale termine per dichiarare automaticamente l'inefficacia della misura in caso di trasmissione tardiva

  • Codice di procedura penale

    Consente il motivo di cassazione per "violazione di norme di diritto"; la Corte ricorda che in materia di misure reali il ricorso in cassazione è limitato ai vizi di legge e ai vizi molto gravi della motivazione, non alla semplice rivalutazione del merito probatorio

  • Codice di procedura penale

    Norma sulla verbalizzazione e sull'esame di questioni sollevate in udienza; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata pronunzia su istanze verbalmente aggiunte perché si trattava di istanze non proponibili davanti al tribunale del riesame e, quindi, non deducibili in cassazione

  • Codice di procedura penale

    Norma che disciplina l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha confermato l'obbligo del ricorrente di sostenere le spese processuali

  • Legge n. 47/2015

    novellazione art. 324 c.p.p.

    Rilevata come fatto normativo: la modifica legislativa ha influito sulla disciplina dei termini e sull'applicazione della regola della trasmissione degli atti al riesame, giustificando il richiamo alla diversa natura del termine e alla giurisprudenza citata

  • Corte Costituzionale

    sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'esclusione della sanzione extra-processuale (Cassa delle Ammende): la Corte di legittimità applica la possibilità di imporre un versamento equitativo purché non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Interesse a proporre ricorso: chi impugna deve dimostrare interesse diretto e attuale rispetto ai beni oggetto di sequestro; non è ammissibile impugnare misure riferite a beni di società non rientranti nella disponibilità personale del ricorrente se la procura non lo abilita per quelle società
  • Procura e rappresentanza: in presenza di procura speciale conferita solo per l'interesse personale dell'indagato, il campo di impugnazione è limitato a quei beni effettivamente riconducibili alla persona che conferisce la procura
  • Termini di trasmissione e inefficacia del provvedimento: dopo le modifiche normative e la giurisprudenza citata, non sempre si applica automaticamente il termine perentorio breve (art. 309, comma 5) per dichiarare l'inefficacia: occorre valutare l'art. 324 e il momento in cui il tribunale ritiene gli atti acquisiti e completi
  • Limiti del sindacato in Cassazione sui sequestri reali: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso prevalentemente per vizio di legge e per vizi motivazionali gravi; non è il canale per una nuova valutazione probatoria o per semplici contestazioni di merito
  • Specificità dei motivi: i motivi di impugnazione devono essere articolati e specifici (es. indicazione di date, atti o elementi mancanti); censure generiche o prive di dettagli risultano inammissibili
  • Istanza orale in udienza: le richieste formulate verbalmente devono essere correttamente dedotte e recepite nel procedimento di merito; questioni che non rientrano nell'ambito proponibile davanti al giudice del riesame non sono deducibili in cassazione
  • Offerte cauzionali e rimedi: proposte di cauzione per ottenere la revoca di una misura sono, in primo luogo, materia del tribunale di riesame; la loro mancata accoglienza non costituisce di per sé motivo di cassazione se non accompagnata da vizi di legge
  • Rischio di condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende: un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e, in presenza di criteri applicabili, un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non è dimostrata la totale assenza di responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità

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