Cassazione Penale, Ordinanza n. 03238/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il testo non riporta la decisione di merito originaria in modo completo, ma indica che in appello era stato escluso il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e che erano state negate le attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/05/2024. Dal testo emerge che il giudizio di merito aveva escluso l'inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenendo la vicenda connotata da plurimi fattori indicativi di offensività non minima. Con il primo motivo il ricorrente ha riproposto censure già esaminate e respinte in appello; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate, il secondo perché generico e oppositivo, a fronte di una motivazione della Corte territoriale ritenuta adeguata e non illogica.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
"escluso inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990"
La Corte richiama il giudizio di merito secondo cui la fattispecie concreta non presentava connotati di offensività minima, sicché non era configurabile l'ipotesi lieve in materia di stupefacenti.
art. 616 c.p.p.
"condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende"
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La doglianza contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando sia meramente oppositiva o generica e non confronti specificamente la motivazione resa dal giudice di appello.
- L'esclusione dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere sorretta dalla valutazione complessiva di plurimi elementi della vicenda concreta, ove indicativi di un'offensività non minima.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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