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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-372/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023. — CM contro DN. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Rinvio pregiudiziale – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 9 e 15 – Mantenimento della competenza dei giudici dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore successivamente al trasferimento – Nozione di “ trasferimento ” – Domanda di modifica di una decisione relativa al diritto di visita – Calcolo del termine entro il quale siffatta domanda deve essere introdotta – Trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore, più adatta a trattare il caso. — Causa C-372/22

Giurisprudenza europea62022CJ0372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata dell’articolo 9 del regolamento Bruxelles II bis in una controversia sul diritto di visita successiva al trasferimento dei minori dal Lussemburgo alla Francia. Ha stabilito che il termine di tre mesi per la competenza residua del giudice della precedente residenza abituale decorre dal trasferimento materiale dei minori e non dalla pronuncia che ne aveva fissato il futuro spostamento. Ha inoltre confermato che tale competenza può essere trasferita, in via eccezionale, al giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale ex articolo 15, se ne ricorrono i presupposti.

Interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003: decorrenza del termine di tre mesi per la competenza residua del giudice della precedente residenza abituale del minore e possibilità di trasferire la causa al giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 si applichi a una domanda di modifica del diritto di visita proposta dal titolare del diritto stesso dopo il trasferimento dei minori e, in particolare, se il termine di tre mesi decorra dal trasferimento effettivo oppure dalla decisione giudiziaria che ha fissato la data del cambiamento di residenza. 2) Se, quando la competenza permane ai sensi dell’articolo 9, tale competenza osti o meno al trasferimento della causa ai sensi dell’articolo 15 del regolamento a favore del giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale del minore.

Principio di diritto

Il periodo di tre mesi previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 decorre dal giorno successivo al trasferimento effettivo del minore nello Stato membro della nuova residenza abituale, non dalla data della decisione giudiziaria che abbia fissato il cambiamento di residenza. Inoltre, la competenza conservata dal giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale ai sensi dell’articolo 9 non esclude, in linea di principio, la possibilità di trasferire la causa al giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale ai sensi dell’articolo 15, purché siano soddisfatte le condizioni di tale disposizione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 2, punti 7, 9 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 24

Interpretazione degli articoli 9 e 15 del regolamento n. 2201/2003

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal d’arrondissement de Luxembourg in una controversia tra i genitori di due minori sul diritto di visita e sulle modalità di alloggio. La Corte interpreta la disciplina della competenza in materia di responsabilità genitoriale contenuta nel regolamento (CE) n. 2201/2003, con particolare riguardo alla competenza residua del giudice della precedente residenza abituale del minore dopo un trasferimento lecito e alla facoltà di trasferimento della causa a un giudice più adatto.

Fatti e procedimento principale

I minori e i genitori avevano vissuto in Francia fino al 2015, poi si erano trasferiti in Lussemburgo. Con sentenza del 12 giugno 2020, il giudice lussemburghese aveva fissato il domicilio legale e la residenza abituale dei minori presso la madre in Francia, con effetto differito al 31 agosto 2020, e aveva regolato il diritto di visita del padre, residente in Lussemburgo. I minori si erano effettivamente trasferiti in Francia il 30 agosto 2020.

Il padre aveva proposto il 14 ottobre 2020 una domanda di modifica del diritto di visita dinanzi al giudice lussemburghese. La madre aveva però già adito, sei giorni prima, il giudice francese di Nanterre con una domanda analoga. Il giudice francese si è poi dichiarato incompetente, ritenendo applicabile l’articolo 9 del regolamento e rilevando che la domanda del padre era stata introdotta entro tre mesi dal trasferimento lecito dei minori e che egli non aveva accettato la competenza dei giudici francesi. La Corte d’appello di Versailles ha confermato tale esito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva anzitutto se il termine di tre mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, decorra dal trasferimento effettivo del minore oppure dalla data della decisione che aveva fissato il cambiamento di residenza abituale con effetto differito. In secondo luogo, domandava se la competenza così radicata ai sensi dell’articolo 9 impedisca il ricorso alla facoltà di trasferimento prevista dall’articolo 15 del regolamento a favore del giudice della nuova residenza abituale.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 12, che pone al centro l’interesse superiore del minore e il criterio di vicinanza;
  • il considerando 13, relativo al trasferimento eccezionale a un giudice più adatto;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che fissa la competenza generale del giudice della residenza abituale del minore;
  • l’articolo 9, che consente una competenza ultrattiva per tre mesi, in deroga all’articolo 8, per modificare una decisione sul diritto di visita;
  • l’articolo 15, che consente in via eccezionale il trasferimento della causa a un giudice di un altro Stato membro con legame particolare con il minore;
  • l’articolo 19, paragrafo 2, sulla litispendenza;
  • l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, richiamato dal considerando 33.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte osserva che l’articolo 9 subordina il mantenimento della competenza del giudice della precedente residenza abituale a cinque condizioni cumulative, tra cui la proposizione della domanda di modifica entro tre mesi "dal trasferimento" del minore. Dalla formulazione chiara della norma risulta che il legislatore dell’Unione ha voluto riferirsi al trasferimento fisico del minore da uno Stato membro all’altro, che determina la nuova residenza abituale.

La decisione giudiziaria che abbia fissato, anche con effetto differito, la data del cambiamento di residenza non è considerata rilevante per l’inizio del termine. La Corte aggiunge che non può essere opposta l’autorità di cosa giudicata della decisione iniziale per dichiarare irricevibile la domanda di modifica del diritto di visita, perché ciò priverebbe di effetto utile il periodo di competenza residua previsto dall’articolo 9.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’articolo 15, la Corte rileva che la norma consente in via eccezionale il trasferimento della causa quando il minore abbia un legame particolare con un altro Stato membro, quel giudice sia più adatto a trattare il caso e il trasferimento corrisponda all’interesse superiore del minore. Le modalità operative dell’articolo 15 prevedono espressamente che, se il trasferimento non viene accettato o le parti non adiscono il giudice designato, la competenza continui a essere esercitata dal giudice preventivamente adito ai sensi degli articoli da 8 a 14.

La Corte deduce che il legislatore ha quindi contemplato la possibilità che anche un giudice la cui competenza derivi dall’articolo 9 possa avvalersi della facoltà di trasferimento. La sentenza IQ non osta a tale soluzione, poiché in quel caso i due giudici coinvolti erano entrambi competenti a conoscere del merito, mentre nel caso presente il giudice francese si è dichiarato incompetente. La Corte precisa tuttavia che il trasferimento è possibile solo se il giudice verifica le tre condizioni dell’articolo 15: legame particolare del minore con l’altro Stato membro, maggiore idoneità di quel giudice e conformità all’interesse superiore del minore.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • il termine di tre mesi dell’articolo 9, paragrafo 1, decorre dal giorno successivo al trasferimento effettivo del minore nello Stato membro della nuova residenza abituale;
  • il giudice dello Stato membro della precedente residenza abituale, competente ai sensi dell’articolo 9, può esercitare la facoltà di trasferimento prevista dall’articolo 15 a favore del giudice dello Stato membro della nuova residenza abituale, purché siano soddisfatte le condizioni previste da tale articolo.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia conferma che, nei contenziosi transfrontalieri sulla responsabilità genitoriale, il momento decisivo per calcolare il termine dell’articolo 9 è il trasferimento materiale del minore, non la data della sentenza che ne abbia programmato lo spostamento. Inoltre, anche una competenza “residua” del giudice della precedente residenza abituale può essere oggetto di trasferimento ex articolo 15, se il fascicolo presenta un collegamento più stretto e il trasferimento risponde all’interesse superiore del minore.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità genitorialediritto di visitacompetenza giurisdizionale internazionaletrasferimento della causaminori e interesse superiore del minore

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