Sentenza del 15/06/2018 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - rimborso - omessa presentazione modello VR - non rileva. IVA - rimborso - presentazione istanza - conseguente termine - natura prescrizionale - è tale - durata decennale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto al rimborso dell'IVA risultante dalla cessazione dell'attività economica. In particolare, si discuteva se la mancata compilazione del modello VR impedisse di azionare il diritto e se la relativa richiesta fosse soggetta a un termine di decadenza breve oppure al termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La richiesta di rimborso IVA è stata ritenuta soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, e non a un termine decadenziale più breve. È stato inoltre affermato che il rimborso può essere richiesto anche senza la previa compilazione del modello VR: la presentazione dell'istanza costituisce un presupposto per rendere esigibile il credito e per avviare il procedimento di rimborso, ma l'omissione del modello non elimina il diritto sostanziale quando questo sia stato comunque validamente manifestato. È stata quindi applicata la prevalenza della sostanza sulla forma.
Norme richiamate
Termine ordinario di prescrizione decennale
Il diritto al rimborso IVA conseguente alla cessazione dell'attività economica si prescrive in dieci anni, trattandosi di un diritto di credito, e non è soggetto al termine decadenziale più breve previsto per altre ipotesi.
Modello VR e istanza di rimborso IVA
La mancata presentazione del modello VR non impedisce necessariamente l'esercizio del diritto al rimborso, se il contribuente ha comunque presentato un'istanza idonea a manifestare la volontà di ottenere il credito. Il modello costituisce un adempimento procedurale funzionale all'avvio o alla gestione del rimborso, non il presupposto costitutivo del diritto sostanziale.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA derivante dalla cessazione dell'attività, occorre distinguere tra esistenza del diritto sostanziale e adempimenti formali necessari per renderlo esigibile o attivare il procedimento amministrativo.
- L'omissione di un modello o di un adempimento formale non determina automaticamente la perdita del credito, quando l'istanza presentata consenta di individuare chiaramente la volontà del contribuente e il credito richiesto.
- Per le richieste di rimborso IVA di questo tipo, il termine applicabile è ordinariamente quello decennale di prescrizione, salvo specifiche disposizioni o circostanze diverse.
- La presentazione dell'istanza di rimborso è essenziale per rendere il credito esigibile e avviare il procedimento, ma non necessariamente coincide con il momento di nascita del diritto al rimborso.
- In situazioni analoghe, l'interpretazione deve privilegiare la sostanza dell'operazione e l'effettiva manifestazione della pretesa, evitando che irregolarità meramente formali comportino la perdita del diritto quando non compromettono i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
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