Sentenza n. 4002/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento n.-OMISSIS- del 4 agosto 2022, emanato dal Comando Generale di diniego all'istanza di trasferimento ex legge 104/92 per la Regione Campania, notificato il 8 agosto 2022; - del preavviso di rigetto emanato dal Comando Generale con n.-OMISSIS- del 9 giugno 2022 notificata il 14 giugno 2022; - per quanto occorra, della Circolare n. 37938/2009 ("Testo unico sulla mobilità del personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri") nella sola parte in cui obbliga il dipendente ad indicare solo tre sedi di gradimento nell'istanza ex lege 104/92; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, ancorché sconosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di trasferimento temporaneo ex legge n. 104/1992 e art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 verso tre sedi della Campania, con relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, mancata ponderazione degli interessi e sviamento; violazione della legge n. 104/1992 per la limitazione della scelta alle sole tre sedi indicate nella domanda; violazione degli artt. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e 981 del codice dell'ordinamento militare; violazione degli artt. 3, 4, 30, 31, 32, 51 e 97 Cost. e dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Sosteneva che le esigenze organizzative fossero generiche e fondate su dati non aggiornati, che sussistessero carenze di organico anche in una delle sedi richieste e che la presenza di altri familiari del disabile non potesse costituire, di per sé, ragione ostativa, essendo venuti meno i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza. Rappresentava inoltre l'invalidità della madre del disabile, le condizioni di salute del padre e l'impossibilità della coniuge, residente in Lombardia, di prestare assistenza continuativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto puntuali e specifici i dati utilizzati dall'Amministrazione: le tre sedi richieste presentavano eccedenze di personale, mentre il reparto di appartenenza del ricorrente e il contesto provinciale e regionale mostravano carenze di organico. È stata ritenuta corretta la valutazione delle sole tre sedi indicate, individuate come quelle più vicine al domicilio del disabile ove presenti reparti della Guardia di Finanza, secondo la circolare sulla mobilità. Il diniego risultava adeguatamente motivato già nel preavviso, mediante il richiamo alle esigenze organizzative e alla presenza di familiari del disabile in loco. Il giudice ha ribadito che il trasferimento ex legge n. 104/1992 tutela principalmente il disabile, ma implica un bilanciamento tra l'interesse assistenziale e le esigenze funzionali dell'Amministrazione; queste ultime possono prevalere quando siano concrete, documentate e adeguatamente motivate. La soppressione dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza non rende irrilevante la presenza di altri congiunti: essa impone una valutazione concreta della necessità del beneficio, che nella fattispecie era stata effettuata considerando numero e condizioni dei familiari presenti o prossimi al luogo di residenza del disabile. Il TAR ha inoltre ritenuto non attuale la questione relativa alla sopravvenuta disabilità della figlia del ricorrente, da valutare eventualmente in una nuova istanza secondo il principio tempus regit actum. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina il trasferimento temporaneo richiesto dal dipendente per esigenze familiari; il beneficio è eccezionale e temporaneo e deve essere valutato in rapporto alle esigenze assistenziali e organizzative.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La disposizione attribuisce una posizione di interesse legittimo e non un diritto incondizionato al trasferimento; l'Amministrazione deve ponderare l'interesse assistenziale con le esigenze generali del servizio.
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Rileva per la qualificazione della condizione di handicap grave del familiare da assistere.
art. 24 l. 183/2010
Ha eliminato i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza; la presenza di altri familiari non è tuttavia automaticamente ostativa e richiede una valutazione concreta dell'effettiva necessità del trasferimento.
art. 981 d.lgs. 66/2010
È richiamato quale disciplina applicabile al trasferimento del personale militare in relazione alle esigenze assistenziali previste dalla legge n. 104/1992.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto soddisfatto mediante l'indicazione delle carenze nel reparto di appartenenza, delle eccedenze nelle sedi richieste e della situazione familiare del disabile.
Massime di principio
- Il trasferimento del dipendente pubblico previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 non è automatico, ma implica un bilanciamento tra l'interesse assistenziale del disabile e le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione; il diniego è legittimo quando tali esigenze siano concrete, specifiche e adeguatamente motivate.
- La soppressione dei requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza non rende di per sé irrilevante la presenza di altri familiari del disabile: l'Amministrazione deve verificare in concreto l'effettiva necessità del trasferimento, considerando il numero, la prossimità e le condizioni dei congiunti presenti nel luogo di assistenza.
- Nella valutazione di una domanda di trasferimento assistenziale, l'Amministrazione può limitare l'esame alle sedi indicate dall'interessato quando esse corrispondano alle sedi più vicine al domicilio dell'assistito secondo la disciplina interna applicabile; non è tenuta a estendere d'ufficio lo scrutinio a sedi ulteriori.
- Il trasferimento assistenziale ex legge n. 104/1992 ha natura eccezionale, temporanea e strumentale alla cura del disabile: la sua efficacia resta subordinata alla permanenza dei presupposti assistenziali e il dipendente deve comunicare tempestivamente ogni loro mutamento.
- La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata in rapporto ai presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione; sopravvenienze successive possono fondare una nuova istanza, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità del diniego originario.
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