Sentenza del 11/05/2016 n. 9524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione dell'art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio. La controversia riguardava il reddito di partecipazione attribuito alla socia ai fini IRPEF e SSN per l'anno 1998. Poiché l'accertamento del reddito di una società di persone si riflette automaticamente sui redditi dei soci, la controversia coinvolge necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali. Il giudizio promosso soltanto da una socia era quindi stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, affinché il giudizio venga nuovamente trattato previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci interessati. Le spese dell'intero processo sono state compensate, poiché il ricorso introduttivo era stato presentato prima del consolidarsi della giurisprudenza sul litisconsorzio necessario.
Norme richiamate
Art. 102 c.p.c.
violazione dell'art. 102 c.p.c.
La norma impone la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione deve essere necessariamente pronunciata. La mancata partecipazione determina un vizio del contraddittorio.
Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Il reddito delle società di persone viene imputato direttamente ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Per questo l'accertamento del reddito sociale incide unitariamente sulla posizione di tutti i soci.
Art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Nei giudizi tributari relativi a una fattispecie inscindibile deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente, ove ricorrano i presupposti, la riunione di procedimenti connessi, in alternativa o coordinamento con l'integrazione del contraddittorio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008
Ha affermato che le controversie riguardanti il reddito di partecipazione di una società di persone coinvolgono inscindibilmente la società e tutti i soci, configurando un litisconsorzio necessario originario.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e si riflette automaticamente sui soci, il giudizio deve coinvolgere la società e tutti i soci, non soltanto il soggetto che ha impugnato l'atto.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- In presenza di un contraddittorio incompleto, il giudice di legittimità non decide normalmente nel merito, ma annulla la sentenza e rinvia al giudice competente affinché disponga l'integrazione del contraddittorio.
- Il litisconsorzio necessario non opera quando il contribuente deduce esclusivamente questioni personali, estranee agli elementi comuni dell'accertamento del reddito societario.
- La decisione non stabilisce definitivamente se l'accertamento fiscale sia corretto nell'importo: riguarda principalmente la regolarità processuale e impone una nuova trattazione della controversia.
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