Cassazione Penale, Sentenza n. 48328/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per traffico di stupefacenti (art. 73 TU Stup.). I ricorrenti deducono un unico motivo: la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (cd. "piccolo spaccio"). Sostengono che le cessioni erano poche, con modeste quantità, senza strumenti per il confezionamento, senza denaro sequestrato e senza elementi di organizzazione, quindi la fattispecie sarebbe assimilabile al comma 5, con conseguente diversa applicazione delle misure e possibilità di sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente escluso l'applicabilità del comma 5 di cui all'art. 73 sulla base di una valutazione globale degli elementi probatori: dichiarazioni di acquirenti dettagliate (quantità e prezzo), videoriprese della polizia giudiziaria, sequestri pur modesti, pluralità di acquirenti e cessioni ripetute in un arco temporale tale da configurare attività di spaccio, qualità della sostanza (cocaina), uso dell'abitazione come "centrale di spaccio", precedenti specifici e recente scarcerazione degli indagati. Per tali ragioni è stato ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato e adeguata la misura carceraria; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73 (Testo Unico sugli stupefacenti)
La Corte ha ritenuto non applicabile il comma 5 (ipotesi del "piccolo spaccio") in presenza di pluralità di cessioni e di acquirenti, qualità della sostanza, arco temporale continuativo, uso dell'abitazione come centrale di spaccio e precedenti specifici; in tal modo si sostiene la qualificazione più grave prevista dai commi 1 e 4 e l'esigenza cautelare della custodia in carcere.
disp. att. art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata in ordine agli adempimenti a cancelleria conseguenti alla pronuncia (esecuzione delle sanzioni pecuniarie e registrazioni formali).
Massime di principio
- La qualificazione come "piccolo spaccio" ex art. 73, comma 5, va valutata globalmente: non conta solo la modesta quantità sequestrata, ma la pluralità e la ripetitività delle cessioni, il numero di acquirenti, la qualità della sostanza, le modalità e il contesto in cui avvengono le cessioni.
- Dichiarazioni dettagliate di assuntori e videoriprese dalla polizia giudiziaria costituiscono elementi probatori rilevanti per escludere la fattispecie del comma 5 e per motivare misure cautelari più severe.
- L'utilizzo dell'abitazione come luogo continuativo di cessione ("centrale di spaccio"), i contatti con fornitori deducibili dalla disponibilità di sostanza e la reiterazione nel tempo sono fattori che aumentano il rischio di reiterazione e giustificano la custodia cautelare.
- Precedenti penali specifici e recente scarcerazione aggravano il profilo di rischio e rendono meno adeguate le misure meno afflittive (arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico).
- In sede di ricorso non è sufficiente enunciare la sussistenza del comma 5: il gravame deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del giudice di merito e dimostrare la contraddittorietà o illogicità della valutazione globale; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile o rigettato.
- La competenza valutativa del giudice di merito sulla sussistenza degli elementi che escludono il comma 5 è ampia e difficilmente rimetibile in discussione in sede di legittimità se supportata da motivazione complessiva e coerente.
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