Cassazione Civile, Ordinanza n. 32944/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da un ex lavoratore per ottenere differenze retributive connesse al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1° novembre 2003 al 12 aprile 2012, comprensive di compensi per lavoro ordinario e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. In particolare, per lo straordinario il lavoratore aveva dedotto di avere svolto mansioni di autista addetto al trasporto del pesce da Manfredonia verso varie località della Campania, lavorando dal lunedì al sabato dalle 17.30 alle 9.00 del mattino seguente. La Corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda valorizzando le deposizioni testimoniali e i dischi cronotachigrafi, poi aveva disposto CTU contabile per quantificare il credito. La società ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) nullità della sentenza e del ricorso introduttivo per difetto di determinazione dell'oggetto della domanda e per motivazione apparente/insufficiente, oltre che omesso esame; 2) omesso esame della durata effettiva dei viaggi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'apprezzamento delle prove; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali per avere la Corte d'appello disposto d'ufficio una consulenza tecnica e per avere recepito una CTU che non avrebbe detratto le pause e avrebbe utilizzato documenti non prodotti; 4) violazione dell'art. 2712 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto i dischi cronotachigrafi idonei a integrare il quadro probatorio nonostante il preteso disconoscimento specifico da parte della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che il ricorso introduttivo conteneva l'indicazione dell'orario di lavoro asseritamente svolto e che l'eventuale mancata specificazione analitica dell'articolazione giornaliera non comportava nullità. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del vizio motivazionale, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo. Ha respinto il terzo motivo perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. investiva impropriamente la valutazione delle prove e perché la CTU disposta d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva attribuito ai dischi cronotachigrafi una funzione integrativa rispetto alla prova testimoniale e che la valutazione della specificità del disconoscimento è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della denunciata carenza motivazionale, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante in cassazione.
art. 132 c.p.c.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione fosse nulla o apparente.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende la regola del decidere sulle prove dedotte; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone una diversa regola; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti del ricorso introduttivo del giudizio di lavoro; la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione dell'orario di lavoro dedotto.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza idonea a sorreggere la decisione.
art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: il n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il riesame delle prove; il vizio di motivazione è oggi confinato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se viene invertito l'onere della prova; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 62 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in connessione alla consulenza tecnica, senza che la Corte ravvisasse violazioni pertinenti.
art. 194 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di CTU; la Corte ha ritenuto legittima la consulenza disposta d'ufficio.
art. 421 c.p.c.
La Corte ha considerato legittimo il potere officioso del giudice del lavoro di disporre indagini tecniche.
art. 198 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2712 c.c.
Il disconoscimento dei documenti informatici o meccanici, come i cronotachigrafi, deve essere valutato dal giudice di merito quanto a specificità e determinatezza; nel caso concreto la Corte ha ritenuto gli originali utilizzabili come elementi integrativi del quadro probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il paradigma del minimo costituzionale della motivazione.
art. 366 c.p.c.
Richiamato in relazione all'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 369 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito e alla specifica indicazione degli atti rilevanti nel giudizio di legittimità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato anche nel contesto della valutazione della prova testimoniale e documentale, ma senza ravvisare una violazione autonoma.
art. 116 c.p.c.
Richiamato anche nel contesto della valutazione delle risultanze istruttorie, ma la censura è stata ritenuta impropria.
Massime di principio
- La nullità del ricorso introduttivo nel processo del lavoro per difetto di determinazione dell'oggetto della domanda non può essere affermata quando dalla domanda risulti comunque l'indicazione dell'orario di lavoro rivendicato e l'oggetto della pretesa sia comprensibile nel suo nucleo essenziale.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con l'insoddisfazione per il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove, ma solo con l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o con l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello imposto dalla legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito il riparto dell'onere probatorio; non quando si contesti il peso attribuito alle prove o la ricostruzione fattuale compiuta nei gradi di merito.
- Nel giudizio del lavoro, il giudice può disporre d'ufficio una consulenza tecnica d'ufficio quale mezzo di valutazione e ausilio istruttorio, nell'ambito dei poteri officiosi riconosciuti al rito.
- Il disconoscimento dei documenti ex art. 2712 c.c. e la sua specificità costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del disconoscimento o del valore probatorio della documentazione.
- I documenti meccanici o cronotachigrafici possono essere utilizzati come elementi integrativi del complessivo quadro probatorio già formato mediante altre prove, se il giudice di merito ne riconosce l'idoneità e non ravvisa un disconoscimento decisivo e specifico.
- L'anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è oggi limitata ai casi di motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non potendo essere dedotto il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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