Cassazione Civile, Ordinanza n. 18986/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dai rapporti di lavoro socialmente utile intercorsi per oltre dodici anni tra un ente locale e un soggetto addetto formalmente a progetti LSU. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'attività svolta fosse in concreto difforme dal progetto dichiarato: il lavoratore era stato inserito stabilmente nell'organizzazione dell'ente, con mansioni ordinarie, orari e direttive dei superiori, per attività riconducibili ai fini istituzionali dell'amministrazione. Pur negando la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, la Corte territoriale aveva riconosciuto differenze retributive e il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di rapporti a termine. Il Comune, ricorrendo per cassazione, deduceva: 1) violazione dell'art. 2126 c.c., della disciplina sui lavori socialmente utili e della normativa sul lavoro a termine, sostenendo che gli indici di subordinazione non bastassero a trasformare il rapporto e che mancasse prova sia dello scostamento dalle mansioni di progetto sia della natura salariale del compenso; 2) omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale, per non avere la Corte d'appello adeguatamente considerato la diversità tra mansioni svolte e progetto LSU; 3) violazione della disciplina sui rapporti a termine nel pubblico impiego e della direttiva 1999/70/CE, assumendo che la reiterazione dei rapporti LSU fosse consentita e che, comunque, il danno dovesse essere specificamente provato dal lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, innanzitutto, che la Corte d'appello avesse effettivamente considerato la radicale differenza tra il progetto LSU (manutenzione del verde e attività connesse) e le mansioni concretamente svolte presso l'ufficio gare, con gestione, monitoraggio e rendicontazione di opere pubbliche. Ha quindi escluso che fosse necessario un ulteriore approfondimento motivazionale su tale punto. Quanto al compenso, ha affermato che la qualificazione formale della retribuzione erogata nell'ambito LSU è irrilevante se, in concreto, l'attività presenta tutti gli indici della subordinazione, come la direzione dei superiori e l'inserimento stabile in un servizio dell'ente. Sul terzo motivo, la Corte ha osservato che, una volta accertato che il rapporto si era svolto in modo difforme dalla veste formale LSU, trovava applicazione la disciplina del lavoro subordinato e, nel caso di ente pubblico datore di lavoro, quella del pubblico impiego; ne derivava l'illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine e la spettanza del risarcimento previsto in materia di abuso del termine, con danno da indebita precarizzazione presunto ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite, salvo prova di danni ulteriori. Il Comune è stato anche condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2126 c.c.
La prestazione di fatto assume rilievo secondo la realtà sostanziale del rapporto; la denominazione formale del compenso non è decisiva se l'attività concreta presenta gli indici della subordinazione.
d.lgs. 468/1997
Richiamato come disciplina dei lavori socialmente utili, ma ritenuta inoperante nella misura in cui il rapporto si sia svolto in difformità dal progetto e con caratteri di subordinazione.
art. 1, comma 1, d.lgs. 81/2000
Richiamato dal ricorrente come parametro in tema di contratto a termine; la Corte lo considera non idoneo a escludere la riqualificazione sostanziale del rapporto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione della sentenza di merito è reputata sufficiente perché le ragioni del decisum risultano dal complesso dell'argomentazione e dal confronto tra progetto e attività svolta.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il fatto decisivo dedotto come omesso esame è stato in realtà considerato dalla Corte territoriale, sicché il motivo non è fondato.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
Una volta accertata la sostanziale natura subordinata del rapporto, trova applicazione la disciplina sanzionatoria per l'abuso del termine nel pubblico impiego.
d.lgs. 467/1998
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisi effetto escludente rispetto alla riqualificazione del rapporto.
d.lgs. 368/2001
Richiamato quale disciplina dei contratti a termine; la Corte afferma che l'illegittima reiterazione dei termini è sanzionabile quando il rapporto, in concreto, sia un impiego subordinato di fatto.
art. 32 L. 183/2010
Il ristoro parametrato su tale disposizione non richiede la prova di uno specifico danno da parte del lavoratore, essendo il pregiudizio da indebita precarizzazione presunto.
direttiva 1999/70/CE
La tutela risarcitoria è letta in chiave dissuasiva e di adeguamento dell'ordinamento interno contro l'abuso della successione di contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nei rapporti formalmente qualificati come lavori socialmente utili, la qualificazione giuridica non dipende dal nomen iuris o dal tipo di compenso, ma dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione: inserimento stabile nell'organizzazione, eterodirezione e svolgimento di mansioni ordinarie e istituzionali possono condurre alla riqualificazione in rapporto subordinato di fatto.
- Se il giudice di merito accerta e descrive la radicale difformità tra il progetto formale e l'attività concretamente svolta, la motivazione sulla natura effettiva del rapporto è sufficiente e non richiede ulteriori specificazioni quando la differenza risulti palese dagli atti valutati.
- Accertata la sostanziale subordinazione del rapporto con un ente pubblico, si applicano le regole proprie del lavoro subordinato e del pubblico impiego, con conseguente illegittimità della reiterazione abusiva di rapporti a termine.
- Nel ristoro del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, il pregiudizio da indebita precarizzazione è presunto in funzione dissuasiva; la prova specifica è richiesta solo per eventuali danni ulteriori.
- La prova della natura formalmente assistenziale o parasassistenziale del rapporto non esclude il riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato quando l'esecuzione concreta mostri gli indici della subordinazione.
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