Sentenza n. 664/2026 - Bologna, Sezione 1
per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, RG -OMISSIS-, emessa e pubblicata dall’intestato Tar in data 03 giugno 2025, con la quale è stato annullato il provvedimento della Questura di Bologna emesso in data 31 ottobre 2024, e notificato in data 10 marzo 2025, di riesame negativo dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal Ricorrente in data 03.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza che aveva annullato il precedente riesame negativo dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza del TAR, chiedendo che fossero prescritte le modalità di adempimento e, se necessario, determinato il contenuto del provvedimento o adottato un provvedimento in luogo dell'Amministrazione. Ha dedotto che, alla data di proposizione del ricorso, la Questura non si era ancora rideterminata in conformità alla sentenza, lamentando quindi l'inerzia amministrativa. Nel corso del giudizio è emerso che la Questura aveva adottato un nuovo provvedimento di riesame negativo il 17 luglio 2025, sebbene lo avesse notificato al ricorrente soltanto il 7 aprile 2026. Il ricorrente, pur informato in udienza della sopravvenuta adozione del provvedimento, non ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La domanda di ottemperanza era diretta a superare la mera inerzia dell'Amministrazione; tale inerzia è venuta meno con la riedizione del potere mediante l'adozione del provvedimento del 17 luglio 2025. Il giudice ha precisato che resta impregiudicato il diritto del ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento con un autonomo ricorso e, in quella sede, dedurne eventualmente l'illegittimità o la nullità per violazione o elusione del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per reagire alla mera inerzia dell'amministrazione diviene improcedibile quando, nelle more del processo, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento in riedizione del potere, anche se tale provvedimento è potenzialmente contestabile sotto il profilo dell'illegittimità o della violazione o elusione del giudicato.
- L'adozione del nuovo provvedimento esecutivo del giudicato non impedisce al destinatario di impugnarlo con un autonomo ricorso; la relativa legittimità o eventuale nullità non può essere esaminata nel giudizio di ottemperanza originariamente diretto contro la sola inerzia, in assenza di tempestiva estensione della domanda mediante motivi aggiunti.
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