Cassazione Penale, Sentenza n. 48362/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva ritenuta concorrente, nella qualità di istigatrice, nelle lesioni/reati contestati (riequiparando il capo 1 dagli artt. 110, 56, 575 cod. pen. agli artt. 582 e 585 cod. pen.), contestando in particolare: 1) la qualificazione del suo ruolo come istigatrice e la valutazione probatoria che si sarebbe fondata solo sulle dichiarazioni delle persone offese anziché sulla sua versione difensiva (secondo la quale avrebbe accompagnato il marito solo per calmarlo); 2) la mancata applicazione dell'attenuante della provocazione per presunti comportamenti provocatori della vittima (scambio di messaggi su Facebook); 3) la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute; 4) vizi nella determinazione della pena (applicazione del massimo edittale, mancata motivazione puntuale in relazione ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivazione insufficiente circa gli aumenti per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero, in larga parte, mere richieste di rivalutazione del merito probatorio o generiche doglianze non idonee in sede di legittimità; ha confermato la valutazione di merito della Corte territoriale (attendibilità delle persone offese, esclusione della provocazione, compatibilità tra futili motivi e esclusione della provocazione) e ha ritenuto adeguata la motivazione relativa alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione. Conseguentemente la decisione della Corte d'appello (che aveva riformato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena in anni 3 e mesi 6 di reclusione) rimane confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferito al concorso di persone nel reato: la Corte d'appello ha valutato la condotta della Borrelli come concorso/istigazione e fattivo agevolamento dell'azione del marito; tale valutazione di merito non è sindacabile in Cassazione se ben motivata.
art. 56 cod. pen.
Riferito al tentativo: originariamente contestato ma la Corte d'appello ha riqualificato il fatto in termini di lesioni (art. 582/585), decisione di merito non sindacabile in Cassazione se non viziata da illogicità manifesta.
art. 575 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione originaria (omicidio/tentato omicidio) che è stata oggetto di riclassificazione dalla Corte d'appello; la Cassazione ha confermato la correttezza della riconsiderazione di merito operata.
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali: la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta rientrasse in questa fattispecie (riqualificazione), con adeguata motivazione di merito.
art. 585 cod. pen.
Norma sulle lesioni aggravate: applicata in riqualificazione per la maggior gravità delle lesioni; la valutazione degli elementi aggravanti è questione di merito confermata dalla Cassazione.
art. 116 cod. pen.
Richiamato come circostanza esclusa dalla ricostruzione di merito (il testo segnala l'esclusione di tale circostanza nella sentenza di primo grado).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione richiama l'obbligo di motivazione rafforzata quando si infligge una pena prossima al massimo edittale; nel caso la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficientemente analitica e non meramente descrittiva dei parametri.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione rispetto ai motivi di fatto: invocato per sottolineare che la ricorrente non può ottenere in Cassazione una rivalutazione del merito probatorio e delle risultanze di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in casi di ricorso inammissibile o dichiarato manifestamente infondato; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa.
concetto: aggravante dei futili motivi / attenuante della provocazione (giurisprudenza)
La Corte richiamando la giurisprudenza ha affermato che l'attenuante della provocazione richiede un "fatto ingiusto altrui" di natura oggettiva (contrarietà a norme giuridiche/morali/sociali) e che l'aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione; pertanto l'esclusione della provocazione è coerente con il riconoscimento dei futili motivi.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove o una diversa lettura del fatto quando la sentenza di merito fornisce motivazione logica e non contraddittoria: le critiche generiche o la mera richiesta di riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- L'attenuante della provocazione richiede un "fatto ingiusto altrui" valutato oggettivamente rispetto a regole giuridiche, morali e sociali; la sensibilità soggettiva dell'imputato non basta.
- L'aggravante dei futili motivi e l'attenuante della provocazione sono concetti incompatibili: il riconoscimento dei futili motivi rende difficilmente applicabile la provocazione.
- Quando la pena è fissata in misura prossima al massimo edittale, il giudice deve fornire una motivazione specifica e dettagliata in ordine ai criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione che espliciti i criteri applicati e il loro rapporto con il caso concreto è invece adeguata e resistibile al sindacato di legittimità.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni chiave della sentenza impugnata; motivi vaghi o generici sono inammissibili.
- La quantificazione degli aumenti per continuazione deve risultare adeguatamente motivata, ma la Corte di legittimità può confermare valutazioni di merito se non emergono vizi di logicità o apoditticità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile si possono ordinare spese e contributi (anche versamento alla Cassa delle Ammende) a carico del ricorrente.
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